F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 145/TFN – SD del 26 Gennaio 2026 (motivazioni) – SSD Centro Sportivo Polivalente Sant’Eusebio – 121/TFNSD
Decisione/0145/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0121/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente
Gaetano Berretta – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Angelo Venturini - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 15 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15595/560pf24-25/GC/DP/ff del 15 dicembre 2025 e depositato il 16 dicembre 2025, nei confronti della società SSD Centro Sportivo Polivalente Sant'Eusebio, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale con il deferimento n. 15595/560pf24-25/GC/DP/ff, contestava a carico della società S.S.D. Centro Sportivo Polivalente Sant'Eusebio, la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Leone Moreno, così come riportati nel seguente capo di incolpazione formulato con la comunicazione di conclusione delle indagini notificata:
“sig. LEONE Moreno, allenatore UEFA C – matr. 184237 - tesserato nella stagione sportiva 2024-2025 per la Società S.S.D. Centro Pol. Sant'Eusebio:
- violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara DON BOSCO SPEZIA CALCIO - CENTRO POL. SANT’EUSEBIO disputatasi in data 10 novembre 2024 presso l’impianto Franco Cimma, Loc. Paliari, La Spezia e valevole per il Campionato U17 REGIONALI C11 MASCHILE, Girone B, C.R. LIGURIA, reagito colpendo con un pugno al viso un sostenitore della squadra avversaria che lo aveva precedentemente aggredito”.
La fase istruttoria
ll procedimento traeva origine dalla decisione adottata dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Liguria, nella seduta del 13.11.2024, in relazione alla gara del 10.11.2024 Don Bosco Spezia Calcio – Centro Pol. Sant’Eusebio, di “trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di propria competenza”, visto il referto arbitrale della gara in questione.
Il direttore di gara riferiva, infatti, che “ Al termine della gara, alle 13.10 i dirigenti della squadra ospitante mi segnalavano che in seguito ad un diverbio avvenuto mentre facevo la doccia, l'allenatore della squadra ospitata (Leone Moreno) aveva colpito un tifoso della squadra ospitante rompendogli una bottiglia di birra in vetro sul volto. Durante le medicazioni al di fuori degli spogliatoi ho potuto constatare la condizione del volto del tifoso, la cui parte sinistra si presentava abbondantemente sanguinante”.
All’esito dell’indagine svolta, ed in particolare dall'esame delle audizioni effettuate, la Procura accertava che il sig. Moreno Leone aveva sferrato un pugno al viso di un sostenitore del Don Bosco, durante una colluttazione.
Sul punto la Procura riteneva dirimente quanto dichiarato dallo stesso sig. Moreno Leone, allenatore della società S.S.D. Centro Pol. Sant'Eusebio, il quale, in sede di audizione innanzi al collaboratore della Procura Federale del 27.2.2025, ammetteva di avere colpito con un pugno al viso un tifoso del Don Bosco che precedentemente lo aveva colpito con una testata al naso e una bottigliata sullo zigomo sinistro, riferendo, inoltre, che successivamente si era recato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di San Martino di Genova dove, dopo essere stato visitato, veniva dimesso con una prognosi di giorni 10.
Nel corso delle indagini emergeva, inoltre, che il sig. Michael Ricci, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore per la società U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio, non si presentava al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sui fatti oggetto di indagine, senza addurre alcun valido motivo ostativo, nonostante fosse stato ritualmente convocato per le date del 29.1.2025 e del 6.2.2025, così impedendo alla Procura Federale di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento.
Sempre nel corso delle indagini, emergeva che anche i sig.ri Bernardo Parisi e Maurizio Carletti, all’epoca dei fatti tesserati in qualità di dirigenti per la società U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio, ostacolavano il corretto svolgimento delle indagini, perché in sede di audizione del 29.1.2025 innanzi al collaboratore della Procura Federale, negavano di aver riferito al termine della partita all’arbitro della gara Don Bosco Spezia Calcio - Centro Pol. Sant’Eusebio del 10.11.2024 che un sostenitore del Don Bosco Spezia Calcio era stato colpito dall’allenatore Leone Moreno, contrariamente a quanto indicato dal direttore di gara sig. Favi Edoardo nel proprio referto, prima riportato, il quale confermava quanto sopra in sede di audizione, ribadendo che i dirigenti del Don Bosco Spezia Calcio che avevano fatto la segnalazione dell’aggressione erano il dirigente accompagnatore responsabile (Parisi Bernardo) e il dirigente addetto all’arbitro “assistente di linea” (Carletti Maurizio) che chiedevano di segnare tutto sul referto arbitrale “perché l'allenatore avversario doveva essere giustamente sanzionato”.
Ritenuto, dunque, che alla luce di tutti gli elementi acquisiti risultava provata la responsabilità dei sig.ri Ricci Michael, Parisi Bernardo, Carletti Maurizio e Leone Moreno per le predette condotte a loro ascritte con i capi di incolpazione di cui alla comunicazione di conclusione delle indagini, la Procura procedeva alla notificazione della stessa.
All’esito della notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini, i sig.ri Ricci Michael, Parisi Bernardo, Carletti Maurizio e Leone Moreno nonché le Società U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio e S.S.D. Centro Sportivo Polivalente Sant'Eusebio convenivano con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva ed i relativi accordi erano pubblicati con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 52/AA del 24.7.2025.
In data 2.12.2025 la F.I.G.C., con altro proprio Comunicato Ufficiale n. 231/AA, dava atto della mancata ottemperanza all’accordo intervenuto con la società S.S.D. Centro Sportivo Polivalente Sant’Eusebio, con conseguente risoluzione dello stesso.
A seguito della mancata ottemperanza, la Procura Federale procedeva, dunque, alla notificazione dell’odierno deferimento nei confronti della società.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato quindi l’udienza di discussione del 15 gennaio 2026.
Il dibattimento
All’udienza del 15 gennaio 2026 ha presenziato l’avv. Daniele Labianca per la Procura, nessuno è comparso per il deferito. La Procura Federale, nel riepilogare l’atto di deferimento, ha chiesto l’accoglimento dello stesso, con condanna della società a 800,00 (ottocento,00) euro di ammenda.
La decisione
Il Tribunale ritiene sussistente la responsabilità della società deferita.
In sede di audizione personale avanti alla Procura del 27.2.2025, il sig. Moreno Leone, allenatore della società S.S.D. Centro Pol. Sant'Eusebio, ha invero ammesso, con dichiarazione avente valore confessorio, di avere colpito con un pugno al viso un tifoso della squadra Don Bosco, che precedentemente lo aveva colpito con una testata al naso e una bottigliata sullo zigomo sinistro (“Io ho reagito ai colpi ricevuti da quell’uomo con un pugno al viso. Poi sono intervenute le persone presenti, credo genitori, che mi hanno portato via”.
Si tratta all’evidenza di un comportamento violento, che, sia pure avvenuto nell’ambito di una colluttazione, integra la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico, secondo cui i Tecnici debbono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva.
Dal comportamento del sig. Leone (il quale, come detto, ha definito la sua posizione ex art. 126 C.G.S.), discende la responsabilità oggettiva della società stessa ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.
In ordine al quantum della sanzione il Tribunale, esaminati i fatti, ritiene congrua la sanzione indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società SSD Centro Sportivo Polivalente Sant'Eusebio la sanzione di euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Angelo Venturini Carlo Sica
Depositato in data 26 gennaio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
