F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 150/TFN – SD del 28 Gennaio 2026 (motivazioni) – Lozer Luca, ASD UP Reanese – 128/TFNSD
Decisione/0150/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0128/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Amedeo Citarella – Presidente
Edoardo Ales – Componente
Monica Coscia - Componente (Relatore)
Claudio Croce – Componente
Valentino Fedeli - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 20 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 16118/192/pf25-26/GC/PN/mf del 19 dicembre 2025 e depositato il 22 dicembre 2025, nei confronti del sig. Lozer Luca, nonché nei confronti della società ASD UP Reanese, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto notificato in data 22 dicembre 2025, la Procura federale deferiva a questo Tribunale:
- il sig. Lozer Luca, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD U.P. Reanese, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Gaddi Kevin, Presidente della società ASD Eagles Futsal, di svolgere l’incarico di collaboratore e consulente di mercato della società ASD U.P. Reanese, pur non essendo inquadrato nell’organigramma della predetta società e senza averne titolo;
- la società ASD U.P. Reanese, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte poste in essere dal sig. Gaddi Kevin e Lozer Luca, come sopra descritte.
La fase istruttoria
In data 19 novembre 2025, il Procuratore Federale, all’esito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare iscritto nel registro della Procura Federale in data 1 settembre 2025 al n.192 PF 25-26, avente ad oggetto: “Presunta doppia attività del sig. Kevin Gaddi il quale, seppur tesserato come Presidente della società ASD EaglesFutsal, svolgerebbe anche l’attività di direttore sportivo per la società U.P. Reanese”, comunicava la conclusione delle indagini, mediante notifica a mezzo pec agli incolpati.
Il procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa alla Procura Federale, a mezzo pec, in data 5 agosto 2025, dal sig. Federico Spina, Presidente della società Udine City di C5, di presunta violazione delle Norme Organizzative Interne della FIGC, in merito al tesseramento e all’attività di un dirigente operante per due società di settori diversi della LND. In particolare, il denunciante asseriva e documentava (tramite articoli di stampa) che il sig. Kevin Gaddi, Presidente della ASD Eagles Futsal, svolgesse anche l’incarico di Direttore Sportivo, o attività riconducibile a detto ruolo, in favore della società ASD UP Reanese. Risulta agli atti l’attività istruttoria espletata, in particolare l’acquisizione di documentazione che ha assunto particolare valenza dimostrativa, quale: la segnalazione del sig. Federico Spina del 5.8.2025, con relativi allegati tra i quali articoli di stampa tratti dalle testate giornalistiche on line “friuligol” e“atuttocampofvg”; i fogli censimento della società ASD U.P. Reanese s.s. e della società ASD EaglesFutsals.s. 25-26; i verbali di audizione del sig. Federico Spina, del sig. Kevin Gaddi, del sig. Luca Lozer; i verbali di audizione dei sigg.ri Kevin Bertoni e Andrea Tomada, entrambi calciatori tesserati con la società ASD U.P. Reanese s.s. 25-26; i verbali di audizione del sig. Franco Poiana, responsabile della testata giornalistica sportiva on line “friuligoal” e del sig. Jessy Specogna, collaboratore della testata giornalistica sportiva on line “atuttocampofvg”.
La fase predibattimentale
All’esito dell’attività di indagine, il sig. Kevin Gaddi, in proprio ed in qualità di Presidente della ASD Eagles Futsal, richiedeva l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, pari rispettivamente a 3 (tre) mesi di inibizione e € 150 (centocinquanta euro) di ammenda ai sensi dell’art. 126 C.G.S.; la Procura rilasciava parere favorevole in data 16 dicembre 2025.
Successivamente, in data 22 dicembre 2025, la Procura Federale notificava ai rimanenti incolpati l’atto di deferimento.
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 20 gennaio 2026.
Con nota del 7 gennaio 2026, il sig. Luca Lozer rappresentava la propria impossibilità a presenziare all’udienza, e comunque la volontà di non partecipare nell’eventualità di un possibile rinvio determinato dal proprio attuale impedimento, richiamandosi alle dichiarazioni rese in fase di indagini.
Il dibattimento
All’udienza del 20 gennaio 2026, tenutasi in modalità di videoconferenza, sono comparsi, mediante collegamento da remoto, gli avv.ti Alessandro D’Oria e Nicola Pagnotta, in rappresentanza della Procura Federale, i quali, riportandosi agli atti, hanno concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e per l’irrogazione al sig. Luca Lozer della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione e, alla società, dell’ammenda di euro 300,00 (trecento/00).
La decisione
Il Tribunale ritiene che i fatti ascritti ai deferiti risultino provati e che la disciplinare responsabilità dei medesimi possa ritenersi accertata con ragionevole certezza.
In particolare, dagli atti del procedimento risulta integrata la fattispecie disciplinarmente rilevante di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ascrivibile al sig. Luca Lozer.
L’articolata indagine ha accertato che il sig. Kevin Gaddi ha svolto attività di collaborazione e di sponsor in favore della società ASD U.P. Reanese, come consulente di mercato, all’inizio della stagione sportiva 2025-2026, nei mesi di luglio ed agosto, pur non essendo inserito nell’organigramma della stessa e che il sig. Luca Lozer, Presidente della società, non lo abbia impedito.
E’ emerso difatti, a conclusione dell’attività inquirente svolta, per quanto in questa sede rileva, come nonostante il Lozer abbia negato che il Gaddi abbia collaborato in veste di Direttore Sportivo, di collaboratore o di consulente di mercato per la società Asd UP Reanese, come lo stesso deferito per sua stessa dichiarazione sia venuto a conoscenza degli articoli presentati sulle testate sportive online “friuligoal” e “atuttocampofvg” che dimostrano il contrario, subito dopo la loro pubblicazione, in quanto lo stesso Gaddi “glieli inviava”.
Dagli articoli allegati alla segnalazione emerge che il sig. Kevin Gaddi, Presidente della società di calcio a 5, militante nella serie B, Asd Eagles Futsal di Cividale del Friuli (UD) avrebbe svolto, seppur già tesserato per il sodalizio di calcio a5, attività rilevante o comunque riconducibile alla funzione di Direttore Sportivo a favore della società di calcio a11, iscritta al campionato di seconda categoria della FIGC LND del Friuli Venezia Giulia – delegazione provinciale di Udine, denominata Asd UP Reanese.
Dalla lettura degli stessi e dalle foto a corredo con i nuovi acquisti della società Asd UP Reanese risulterebbe che il sig. Gaddi avrebbe svolto un ruolo attivo nell’acquisizione di nuovi calciatori per la richiamata società di calcio a11.
In particolare nell’articolo del 30 luglio 2025 apparso sulla pagina web atuttocampofvg.it “REANESE – Obiettivo tornare subito in Prima categoria, il giornalista nelle conclusioni riporta testualmente: “Queste le parole di Kevin Gaddi ai nostri microfoni: "La Reanese mi ha chiamato per dare una mano a costruire una bella squadra e affiancare Ottorino Miani. A Reana abita mia mamma e qui ho giocato da piccolo fino ad arrivare alla prima squadra. L'obiettivo è salire di categoria. La rosa è ad un buon punto. Stiamo cercando una punta di livello che ci possa aiutare nel raggiungere il nostro obiettivo."
Anche negli ulteriori articoli, estrapolati da testate giornalistiche online locali e richiamati dalla Procura, il sig. Gaddi oltre a presentarsi come Presidente della propria società di calcio a5, ad evidenziare la collaborazione nell’ambito della categoria degli Under19 con la società Asd UP Reanese, viene presentato come neo Direttore Sportivo della stessa società di Reana del Roiale. Non solo, i giornalisti autori degli articoli hanno dichiarato in sede di audizione presso la Procura come sia stato lo stesso Gaddi ad aver richiesto le interviste, accreditandosi presso gli stessi come collaboratore e consulente di mercato della società Asd UP Reanese, presentandosi al giornalista, a microfono spento, come Direttore Sportivo.
Ad avvalorare quanto già rappresentato, proprio in relazione al contenuto degli articoli, come dichiarato dai giornalisti ascoltati, né il Gaddi, né il Lozer hanno mai richiesto la rettifica o la cancellazione della pubblicazione degli stessi, confermando quanto in essi contenuto.
E’ pur vero che il sig. Kevin Gaddi in sede di audizione ha negato di essersi accreditato ai giornalisti con tale qualifica, dichiarando che le sue interazioni sul mercato della Reanese si sono manifestate mediante i consigli dati “ai due amici di vecchia data (Scalzo e Tomada)”.
In realtà, tra i calciatori ascoltati come persone informate sui fatti, assumono rilevanza le dichiarazioni rese da Kevin Bertoni e Andrea Tomada.
Il primo ha confermato di essere in prestito alla Reanese e di aver posato unitamente al proprio compagno Matteo Drius per la foto di presentazione con il sig. Kevin Gaddi (quest’ultimo avrebbe sostituito nella foto la figura del mister che era assente) vicino al logo della Reanese, nei pressi del chiosco dell’impianto sportivo.
Il calciatore ha inoltre precisato che il sig. Gaddi in quell’occasione gli sia stato presentato dal Presidente come un collaboratore e lo avesse informato di essere il Presidente di una squadra di calcio a 5.
Anche Andrea Tomada, tesserato della Asd UP Reanese, calciatore ritratto in una delle foto pubblicate dalle testate giornalistiche suindicate, ha confermato di conoscere il sig. Kevin Gaddi in quanto amico di vecchia data e che la foto è stata scattata all’esterno dell’esercizio commerciale di cui è titolare il Gaddi, dopo il tesseramento per la Reanese, di cui quest’ultimo si sarebbe assunto la paternità.
Alla luce di quanto precede, emerge come la condotta del deferito Luca Lozer , all'epoca dei fatti Presidente della società ASD U.P. Reanese, che ha consentito e comunque non impedito l’attività posta in essere dal Gaddi, implichi la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza richiamati dall’ordinamento sportivo e la conseguente affermazione della responsabilità disciplinare. Il comportamento illecito realizzato dal rappresentante della società, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, risulta idoneo a far sorgere anche una responsabilità disciplinare diretta, ex art. 6, comma 1, del C.G.S., a carico della società deferita, chiamata e tenuta a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi del comma 2 della norma, anche per i fatti ascritti al sig. Gaddi Kevin.
In esito a quanto rappresentato, in adesione alle richieste formulate dalla Procura federale, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Lozer Luca, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società ASD UP Reanese, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Monica Coscia Amedeo Citarella
Depositato in data 28 gennaio 2026
IL SEGRETARIO
Marco Lai
