F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 154/TFN – SD del 30 Gennaio 2026 (motivazioni) – Alessandro Mancinelli – 129/TFNSD)
Decisione/0154/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0129/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Amedeo Citarella – Presidente
Edoardo Ales - Componente (Relatore)
Monica Coscia – Componente
Claudio Croce – Componente
Valentino Fedeli - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 20 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 16353/228pf25-26/GC/PG/ep del 22 dicembre 2025 e depositato il 23 dicembre 2025, nei confronti del sig. Alessandro Mancinelli, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 22 dicembre 2025, depositato in data 23 dicembre, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Alessandro MANCINELLI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S. Chieti F.C. 1922 s.r.l., per rispondere:
della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 5, comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per avere lo stesso, in data 28.8.2025, richiesto il tesseramento quale dirigente della società S.S. Chieti F.C. 1922 s.r.l., nonché rivestito il ruolo e svolto i relativi compiti, nonostante egli fosse stato destinatario di un provvedimento di D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle Manifestazioni Sportive) emesso dal Questore di Chieti in data 23.9.2023 per la durata di anni quattro, per essersi reso responsabile di episodi di violenza che turbavano l’ordine pubblico e mettevano in pericolo l’incolumità di altre persone, nella specie consistite nell’essersi introdotto, al termine della gara Chieti – L’Aquila 1927 disputata in data 17.9.2023 e valevole per il campionato di Serie D, “all’interno dei locali adibiti a spogliatoio dei calciatori, a seguito di una discussione sorta tra i giocatori di entrambe le predette compagini sportive” e scagliato “una bottiglietta di plastica chiusa e piena d'acqua, che attingeva direttamente un dirigente accompagnatore della squadra aquilana, colpendolo al volto, provocandogli un trauma, resosi immediatamente visibile al predetto personale di Polizia presente allo stadio e per il quale, il giorno successivo, il pronto soccorso dell'ospedale di Avezzano (AQ) formulava prognosi di gg. 7 (sette) s.c.”.
La fase istruttoria
Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, alla quale sono stati allegati articoli di stampa riportanti notizie relative al tesseramento del sig. Alessandro MANCINELLI quale dirigente della società S.S. Chieti F.C. 1922 s.r.l., nonostante lo stesso fosse destinatario di un provvedimento di D.A.SPO. (Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive) della durata di anni 4 (quattro), emesso dal Questore di Chieti in data 23.9.2023 all’esito dei fatti del 17.9.2023 riportati nel capo di incolpazione.
Nonostante tale divieto, in data 28.8.2025, il sig. Mancinelli ha richiesto ed ottenuto il tesseramento quale dirigente della società S.S. Chieti F.C. 1922 s.r.l., svolgendo fino ad oggi il ruolo ed i relativi compiti dirigenziali. La richiesta e l’ottenimento del tesseramento quale dirigente, nonostante la perdurante efficacia del D.A.S.P.O., denotano, secondo la Procura Federale, una volontà consapevole di eludere i presidi posti a tutela dell’ordine, della sicurezza e della credibilità delle manifestazioni sportive, aggravando il disvalore della condotta, che non si esaurisce nel singolo episodio, ma assume rilevanza sistemica. Secondo la Procura Federale, tale comportamento integrerebbe la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37 delle N.O.I.F., che disciplina il tesseramento dei dirigenti, nonché dall’art. 5, comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.
Sul punto la Procura Federale richiama la giurisprudenza endofederale, costante nell’affermare che “i doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art.4, comma 1, C.G.S., si connotano, nei confronti dei soggetti dell’ordinamento sportivo, in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento. Infatti, la diposizione di cui all’art. 4 del Codice della giustizia sportiva non si risolve in una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, ma costituisce, al contrario, una ‘clausola generale’ al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta. I principi di correttezza e lealtà sportiva rinviano a norme sociali o di costume da autorevole dottrina paragonate a una sorta di ‘organi respiratori’ che consentono di adeguare costantemente la normativa all’evoluzione della realtà sociale di riferimento e di recepire e salvaguardare i valori comunemente avvertiti come irrinunciabili dalla comunità degli sportivi" (Cfr. CFA, sezione I, n. 68/2022-2023).
Sempre secondo la Procura Federale, la disposizione non ha “natura e funzione residuale”, ma costituisce, al contrario, clausola generale, nella quale sono enunciati detti doveri, cui i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta. Richiamando ancora la giurisprudenza endofederale, “l’art. 4, comma 1, del CGS, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l’inconveniente dell’eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del giudice. Si tratta (per utilizzare una classificazione propria del diritto penale, senz’altro riferibile anche all’illecito sportivo) di elementi normativi extragiuridici che rinviano a norme sociali o di costume e da autorevole dottrina paragonati a una sorta di ‘organi respiratori’ che consentono di adeguare costantemente la disciplina trattata all’evoluzione della realtà sociale di riferimento in questo caso, alla realtà propria dell’ordinamento sportivo” (Cfr. CFA Sezioni Unite n. 110/2022-23,CFA, Sezioni Unite n. 90/2022-2023; sezione I, n. 52/2022-2023).
L’articolo 5, comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, poi, nel prevedere che “i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l’integrità fisica e morale dell’avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori”, rafforza e specifica i principi generali di lealtà, correttezza e probità cui è improntato l’intero ordinamento sportivo. La norma, infatti, sempre secondo la Procura Federale, non si limita a imporre un obbligo meramente negativo di astensione da comportamenti lesivi o violenti, ma attribuisce ai tesserati ed agli affiliati anche un dovere positivo e proattivo, consistente nella promozione di condotte corrette e rispettose e nella diffusione, nei confronti del pubblico e dei partecipanti, di una cultura sportiva improntata al rispetto reciproco, alla non violenza e alla tutela della dignità personale.
Ne deriva che, ancora a detta della Procura Federale, il ruolo del tesserato, ed a maggior ragione del dirigente, assume una funzione esemplare e di responsabilità, volta a incidere positivamente sul contesto in cui si svolgono le manifestazioni sportive. Da ciò discende che ogni soggetto inserito nell’ordinamento sportivo è chiamato a garantire un ambiente sicuro, rispettoso e conforme ai principi etici, non solo evitando condotte che possano compromettere l’integrità fisica e morale degli altri partecipanti e dei sostenitori, ma anche contribuendo attivamente alla salvaguardia dell’ordine, della sicurezza e della credibilità dello sport, in coerenza con la funzione educativa e sociale che l’ordinamento sportivo è chiamato a svolgere. L’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva ed i principi del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, pertanto, non si limitano a prevenire condotte lesive, ma orientano l’intero contesto sportivo verso la responsabilità etica e la correttezza comportamentale.
Nel caso di specie, sempre secondo la Procura Federale, il comportamento del sig. Alessandro MANCINELLI, che ha richiesto ed ottenuto il tesseramento come dirigente pur essendo destinatario di un provvedimento di D.A.SPO., costituisce violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, poiché si pone in evidente contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità che devono informare l’operato di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo. Tale condotta, infatti, risulterebbe idonea ad incidere negativamente sulla sicurezza, sulla regolarità e sulla credibilità delle manifestazioni sportive, minando la fiducia che l’ordinamento sportivo ripone nei soggetti chiamati a ricoprire ruoli di responsabilità e di rappresentanza.
La medesima condotta configurerebbe, inoltre, a detta della Procura Federale, la violazione dell’art. 5, comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, atteso che la posizione del sig. MANCINELLI, in quanto destinatario di un provvedimento di D.A.S.P.O., risulterebbe oggettivamente incompatibile con lo svolgimento di funzioni dirigenziali che implicano non solo l’osservanza personale di comportamenti corretti e rispettosi, ma anche l’assunzione di un ruolo attivo nella promozione di condotte improntate alla sicurezza, al rispetto e alla non violenza. Il dirigente sportivo, infatti, è chiamato a svolgere una funzione esemplare e di indirizzo nei confronti di atleti, tesserati e pubblico, contribuendo a sensibilizzare i partecipanti ed i sostenitori al rispetto delle regole, delle persone e dei valori fondamentali dello sport. Sempre secondo la Procura Federale, la presenza, in tale ruolo, di un soggetto destinatario di una misura di prevenzione quale il D.A.S.P.O., adottata proprio in ragione di condotte ritenute pericolose per l’ordine e la sicurezza, si porrebbe in un insanabile contrasto con tali finalità, rendendo impossibile la trasmissione di messaggi positivi e la promozione di un ambiente sportivo sicuro, corretto e rispettoso. La condotta posta in essere dal sig. Alessandro MANCINELLI sarebbe, altresì, idonea a ledere gravemente l’immagine, il prestigio e l’affidamento dell’ordinamento sportivo, in quanto manifesta una palese contraddizione tra i valori proclamati e le condotte tollerate o poste in essere dai soggetti che ne fanno parte. L’ordinamento sportivo, infatti, fonda la propria credibilità sulla coerenza tra le regole enunciate ed i comportamenti concretamente adottati, soprattutto da parte di coloro che sono chiamati a svolgere funzioni di guida, rappresentanza e responsabilità. La violazione di tale affidamento assume particolare gravità quando proviene da un dirigente, figura che incarna l’identità e l’immagine della società sportiva e che, per ciò stesso, è tenuta a un livello di osservanza delle regole ancora più rigoroso. Alla luce di quanto sopra, la condotta del sig. Alessandro MANCINELLI si caratterizzerebbe inequivocabilmente, ancora a detta della Procura Federale, da un elevato grado di disvalore, risultando incompatibile con i principi fondanti dell’ordinamento sportivo e con la funzione educativa dello sport.
Con memoria del 2.12.2025 a ministero dell’avv. Monica D’Amico, il sig. Alessandro MANCINELLI evidenziava quanto segue.
In diritto:
- l’assenza di incompatibilità normativa, alla luce di quanto previsto dall’art. 22- bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) in materia di assunzione o mantenimento di incarichi dirigenziali. Tale elencazione, come confermato dalla giurisprudenza consolidata, ha carattere limitativo e non può essere interpretata in via analogica o estensiva;
- la natura giuridica del D.A.SPO., che costituisce una misura amministrativa di prevenzione di natura cautelare, volta a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, ma non una delle cause di incompatibilità;
- la non esistenza di alcuna norma federale che vieti il tesseramento di dirigenti sottoposti a D.A.SPO., purché vengano rispettate le prescrizioni del provvedimento amministrativo;
- il principio del ne bis in idem sostanziale, essendo stato il Sig. MANCINELLI già sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale con dieci mesi di inibizione per i medesimi fatti che hanno portato all’adozione del D.A.SPO;
- l’assenza di condanne penali definitive a pena detentiva superiore a un anno per i reati previsti dal citato art. 22- bis delle NOIF.
In fatto:
- la buona fede e la diligenza del sig. MANCINELLI, comprovate dalla richiesta preventiva di chiarimenti da parte della S.S. Chieti F.C. 1922 s.r.l., su impulso dello stesso Sig. MANCINELLI, alla Lega Nazionale Dilettanti circa la compatibilità tra D.A.SPO. e tesseramento dirigenziale, confermata dalla LND, purché rispettate le limitazioni imposte dal provvedimento di DASPO. Tale circostanza dimostrerebbe anche l’affidamento legittimo sulla risposta dell’organo competente;
- il rispetto scrupoloso da parte del Sig. MANCINELLI di tutte le prescrizioni imposte dal D.A.SPO, non avendo mai acceduto agli impianti sportivi, svolgendo esclusivamente attività dirigenziale da remoto, non avendo richiesto tessera da dirigente accompagnatore e avendo accettato le limitazioni operative imposte dalla società;
- l’assenza di offensività della condotta contestata al Sig. MANCINELLI, non avendo egli compromesso l’ordine pubblico negli impianti sportivi, violato le prescrizioni del D.A.SPO., creato situazioni di pericolo per la sicurezza e avendo operato nel pieno rispetto delle limitazioni imposte.
Per tutto quanto sopra esposto, la difesa chiedeva il proscioglimento del Sig. MANCINELLI.
Il dibattimento
All’udienza del 20 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza, comparivano gli Avv. Alessandro D’Oria e Nicola Pagnotta per la Procura Federale, e l’Avv. Monica D’Amico per la parte deferita. La Procura concludeva per l’irrogazione al sig. Mancinelli della sanzione della inibizione per 6 (sei) mesi. La difesa del deferito, ampiamente argomentando, si riportava alla memoria depositata all’esito dell’avviso della CCI, e chiedeva al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare di prosciogliere il deferito.
La decisione
Dalla documentazione in atti non emerge la responsabilità disciplinare della parte deferita per le condotte contestate.
Come richiamato dalla Procura Federale, l’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che costituisce una clausola generale, enuncia i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità cui tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo devono conformarsi in modo vincolante. Tale disposizione costituisce un principio - guida che orienta l’intera condotta dei tesserati, conferendo ai loro obblighi una intensità e una rilevanza maggiore rispetto ad altri soggetti dell’ordinamento. I principi di correttezza e lealtà sportiva si collegano a norme sociali ed a valori condivisi dall’ordinamento sportivo, funzionando come strumenti che permettono all’ordinamento stesso di adattarsi alla realtà concreta delle competizioni. In questa prospettiva, l’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva consente di riconoscere e proteggere i valori ritenuti fondamentali dalla collettività sportiva, assicurando che la normativa resti in linea con l’evoluzione della pratica sportiva e con le aspettative etiche della comunità. Come ancora richiamato dalla Procura Federale, l’articolo 5, comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nel prevedere che “i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l’integrità fisica e morale dell’avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori”, rafforza e specifica i principi generali di lealtà, correttezza e probità cui è improntato l’intero ordinamento sportivo.
Nel caso di specie, tuttavia, la condotta del Sig. Alessandro MANCINELLI non sembra porsi in contrasto con i principi e le regole appena enunciate. Come emerge dagli atti di indagine e come confermato in sede di dibattimento, prima di presentare richiesta di tesseramento, il Sig. MANCINELLI aveva avuto cura di interpellare la Lega nazionale Dilettanti (LND), correttamente individuata quale organo competente, almeno in primissima istanza, onde appurare la configurabilità del D.A.SPO adottato nei suoi confronti quale elemento ostativo o di incompatibilità rispetto al tesseramento stesso. Solo all’esito di un riscontro chiaramente negativo rispetto alla sussistenza di suddetto elemento, il Sig. MANCINELLI aveva proceduto alla richiesta di tesseramento, peraltro, accolta senza esitazioni dall’organo competente.
Né la decisione di accoglimento deve sorprendere, anzitutto, alla luce del dato formale dell’assenza di una disposizione esplicita di incompatibilità generale della condizione di D.A.SPO rispetto al tesseramento e, in seconda battuta, delle attività richieste al Sig. MANCINELLI, consistenti nella ricerca di sponsorizzazioni, attività da svolgersi, peraltro, da remoto, senza contatto con il contesto sportivo e agonistico al quale il D.A.SPO. per sua natura si riferisce. E senza, dunque, poter incidere incidere negativamente sulla sicurezza, sulla regolarità e sulla credibilità delle manifestazioni sportive, come invece, sostenuto dalla Procura Federale.
D’altro canto, non si comprende come la semplice richiesta di tesseramento, preceduta da un’espressione favorevole da parte dell’organo competente e dal suo conseguente accoglimento, possa configurare un illecito disciplinare da parte del deferito, almeno in assenza di comportamenti posti in essere in violazione del D.A.SPO, i quali, però, non risultano contestati in atti. Mette solo conto evidenziare, alfine, come esposto dalla difesa del deferito, che la presenza del D.A.SPO. non figura tra le cause di incompatibilità al tesseramento analiticamente previste dall’art. 22-bis delle NOIF, di cui a parere del collegio non può essere data una lettura estensiva e, per vero, confliggente con il principio di legalità posto a garanzia del favor libertatis.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Alessandro Mancinelli.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Edoardo Ales Amedeo Citarella
Depositato in data 30 gennaio 2026
IL SEGRETARIO
Marco Lai
