F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 155/TFN – SD del 2 Febbraio 2026 (motivazioni) – Raffaele Niutta, US Angri 1927 SSD a rl – 94/TFNSD
Decisione/0155/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0094/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Serena Callipari - Componente (Relatore)
Claudio Croce – Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 21 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11961/91pf25-26/GC/PN/fm del 4 novembre 2025, depositato il 6 novembre 2025, nei confronti del sig. Raffaele Niutta, nonché della società US Angri 1927 SSD a rl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 4 novembre 2025, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
1. il sig. Raffaele Niutta, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S. Angri 1927 SSD a r.l.:
2. la società U.S. Angri 1927 SSD a r.l.;
per rispondere:
- il sig. Raffaele Niutta della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all’art. 31, comma 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto agli allenatori sigg.ri Mario Di Nola e Marco Scorsini le somme accertate dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. nell’ambito delle vertenze n.2425-267 e n.2425245, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione dei lodi arbitrali emessi in data 29 maggio 2025 e notificati in data 30 maggio 2025;
- la società U.S. Angri 1927 SSD a r.l.: a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Raffaele Niutta così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
La fase istruttoria
Il procedimento disciplinare trae origine dalla segnalazione trasmessa alla Procura Federale dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 30 giugno 2025, con la quale veniva rappresentato il mancato pagamento, da parte della società U.S. Angri 1927 SSD a r.l., delle somme dovute agli allenatori sigg.ri Mario Di Nola e Marco Scorsini, stabilite dai lodi emessi dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. in data 29 maggio 2025, relativi alle vertenze n. 2425-267 e n. 2425-245.
Nel corso dell’attività istruttoria svolta, la Procura Federale acquisiva, tra gli altri, i seguenti documenti:
- segnalazione della Lega Nazionale Dilettanti del 30.6.2025;
- copia dei lodi arbitrali del 29.5.2025 emessi nell’ambito delle vertenze n. 2425-267 e n. 2425-245;
- ricevute delle PEC con le quali i suddetti lodi sono stati notificati alle parti in data 30.5.2025;
- foglio censimento della società U.S. Angri 1927 SSD a r.l. per la stagione sportiva 2024-2025.
All’esito dell’istruttoria, la Procura Federale notificava ai soggetti interessati la Comunicazione di Conclusione delle Indagini, rilevando il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 94-ter, comma 5, delle N.O.I.F., e, in assenza di richieste di audizione o di memorie difensive, procedeva all’emissione dell’atto di deferimento.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava l’udienza per la discussione del procedimento per il giorno 25 novembre 2025, ore 10:30, con abbreviazione dei termini di comparizione a giorni 17 (diciassette).
Il dibattimento
All’udienza del 25 novembre 2025, tenutasi in videoconferenza, sono comparsi l'Avv. Alessandro D'Oria e l'Avv. Francesco Vignoli per la Procura Federale. Nessuno per i deferiti.
In tale sede, su richiesta del Presidente, i rappresentanti della Procura Federale confermavano che non risultava agli atti prova delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva nei confronti del sig. Raffaele Niutta.
Il Tribunale, preso atto che non risultava l’avvenuta notificazione al sig. Raffaele Niutta della Comunicazione di Conclusione delle Indagini e dell’atto di deferimento, disponeva il rinvio della trattazione all’udienza del 12 gennaio 2026, ore 10:30, in modalità videoconferenza, con salvezza dei diritti di prima udienza, invitando la Procura Federale e la società U.S. Angri 1927 SSD a r.l. a depositare la documentazione comprovante l’avvenuta notificazione entro il 5 gennaio 2026.
In data 1° dicembre 2025, il sig. Raffaele Niutta trasmetteva PEC alla Procura Federale, dichiarando di aver ricevuto sia l’avviso di conclusione delle indagini sia l’atto di deferimento.
All’udienza del 12 gennaio 2026, sono comparsi l'Avv. Alessandro D'Oria e l'Avv. Francesco Vignoli per la Procura Federale. Nessuno per i deferiti. Il Tribunale, preliminarmente, rilevava che non risultava agli atti la prova dell’avvenuta notificazione al sig. Raffaele Niutta dell’ordinanza contenente l’avviso di fissazione dell’udienza, disponendo, pertanto, ulteriore rinvio al 21 gennaio 2026, ore 10:00, in modalità videoconferenza, con abbreviazione dei termini di comparizione e con salvezza dei diritti di prima udienza.
All’udienza del 21 gennaio 2026 è comparso per la Procura Federale l’Avv. Francesco Vignoli, mentre nessuno è comparso per i deferiti.
È stata accertata la regolarità delle notifiche alle parti dell’udienza.
La Procura Federale si è riportata integralmente ai contenuti dell’atto di deferimento e ha concluso chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- nei confronti del sig. Raffaele Niutta, la sanzione di mesi 12 (dodici) di inibizione;
- nei confronti della società U.S. Angri 1927 SSD a r.l., la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.
Il Tribunale, all’esito, tratteneva la causa in decisione.
La decisione
Dall’esame della documentazione acquisita nel corso del procedimento, ed in particolare dei lodi emessi dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. in data 29 maggio 2025, nonché delle ricevute di avvenuta notificazione degli stessi alla società U.S. Angri 1927 SSD a r.l. in data 30 maggio 2025, emerge in modo inequivoco l’inadempimento, nei termini prescritti, delle obbligazioni di pagamento poste a carico della società sportiva in favore degli allenatori Mario Di Nola e Marco Scorsini.
Tale condotta si pone in contrasto con la disciplina federale in materia di esecuzione dei lodi arbitrali e integra, in particolare, la violazione dell’art. 94-ter, comma 5, delle N.O.I.F., che impone il pagamento delle somme accertate entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.
Decorso inutilmente tale termine, trova applicazione la sanzione prevista dall’art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva. Poiché il precetto prevede l’adempimento entro un tempo determinato, la fattispecie deve ritenersi perfezionata allo spirare del termine per il pagamento (CFA, SS.UU., n. 104/2023-2024).
Alla luce degli atti, risulta dimostrato che il sig. Raffaele Niutta non ha adempiuto all’obbligo di pagamento delle somme accertate in sede arbitrale entro il termine normativamente previsto. Non risulta essere stata fornita, da parte dei soggetti deferiti, alcuna prova documentale idonea a dimostrare il tempestivo adempimento, gravando su di essi il relativo onere probatorio (cfr. TFN, n. 0089/TFN-SD/2025-2026; TFN n. 0117/TFNSD-2025-2026). Deve inoltre rilevarsi che i medesimi hanno scelto di non costituirsi nel presente procedimento disciplinare.
In tale contesto, deve ritenersi accertata la responsabilità del sig. Raffaele Niutta, nella qualità di Presidente della società all’epoca dei fatti, per violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione all’art. 94-ter, comma 5, NOIF e dell’art. 31, commi 6 e 7, CGS. Da ciò consegue la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS, in virtù del principio di immedesimazione organica, che rende imputabili al sodalizio sportivo gli atti del proprio rappresentante legale (CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023).
Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, il Collegio ritiene congrua e proporzionata la richiesta formulata dalla Procura Federale in sede di discussione, avuto riguardo alla natura delle violazioni accertate, nonché alla pluralità delle posizioni creditorie rimaste insoddisfatte.
La misura delle sanzioni richieste – come riportate in dispositivo – appare altresì conforme ai criteri di adeguatezza e proporzionalità propri dell’ordinamento sportivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Raffaele Niutta, mesi 12 (dodici) di inibizione;
- alla società US Angri 1927 SSD a rl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Serena Callipari Roberto Proietti
Depositato in data 2 febbraio 2026
IL SEGRETARIO
Marco Lai
