F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 38/TFN-SVE del 17 ottobre 2025 (motivazioni) – Petrarca Calcio A Cinque SRL SSD/ Antenore Sport Padova
Decisione/0038/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0014/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti - Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Carlo Cremonini - Componente
Marina Vajana - Componente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 7 ottobre 2025, sul ricorso proposto dalla società Petrarca Calcio A Cinque SRL SSD (780408) contro la società Antenore Sport Padova (949527) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Riccardo Cesari (5713953), la seguente
DECISIONE
In data 19 agosto 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società Petrarca Calcio A Cinque Srl SSD ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Antenore Sport Padova, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Cesari Riccardo.
La Società ricorrente contesta l’attestazione del suddetto premio rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC eccependo che ai fini della quantificazione del premio ex art. 99 NOIF, detta certificazione sarebbe errata in quanto il calciatore Riccardo Cesari sarebbe stato tesserato con la Antenore Sport Padova non per la sola stagione 2024/2025 come indicato, ma anche nella precedente stagione 2023/2024 con conseguente modifica del relativo coefficiente di moltiplicazione.
La Società controparte ritualmente notiziata del ricorso, nulla ha controdedotto.
All’esito di ordinanza istruttoria del 17 settembre 2025, questo Tribunale ha acquisito la documentazione relativa ai motivi del ricorso e in data 7 ottobre 2025 il procedimento è stato discusso e deciso.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Allo stato dell’acquisita documentazione, è emerso che effettivamente la società Antenore Sport Padova è stata titolare del tesseramento del calciatore Riccardo Cesari per due stagioni sportive, con conseguente modifica del premio erroneamente quantificato sulla Piattaforma Telematica Premi FIGC e in questa sede contestato.
Si rimettono quindi gli atti alla Commissione Premi per la corretta quantificazione del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Cesari Riccardo, sulla base delle su emerse risultanze.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e manda alla Commissione Premi per la quantificazione del premio, come in motivazione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Enrico Vitali Stanislao Chimenti
Depositato in data 17 ottobre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
