F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 50/TFN-SVE del 11 Novembre 2025 (motivazioni) – ASD Castelvetrano Selinunte/ASD Folgore Calcio Castelvetrano/ Salvatore Interisano – 78/TFNSVE

Decisione/0050/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0078/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Gino Scaccia - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 novembre 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Castelvetrano Selinunte (934718) contro la società ASD Folgore Calcio Castelvetrano (953840) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Salvatore Interisano (C11 2662237 - C5 4467002), la seguente

DECISIONE

In data 7 ottobre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società  A.S.D. Castelvetrano Selinunte ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. Folgore Calcio C. Vetrano, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Interisano Salvatore, nato il 03/11/2006.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento, con validità per le stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, è stato effettuato in data 12/10/2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, quantificato in euro 1.204,00 (milleduecentoquattro/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 05/08/2025.

All’udienza fissata il giorno 10 novembre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale: - preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda e verificata la sussistenza del vincolo biennale, rigettata quindi l’eccezione di mancanza del vincolo biennale sollevata dalla Società resistente in quanto infondata atteso che lo svincolo anticipato non incide sul diritto maturato e considerato altresì l'infondatezza della generica eccezione relativa alla quantificazione del premio; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. Folgore Calcio C. Vetrano, alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di € 1.204,00 (milleduecentoquattro/00) in favore della società A.S.D. Castelvetrano Selinute.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 novembre 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                                         Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 10 novembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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