F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 51/TFN-SVE del 11 Novembre 2025 (motivazioni) – ASD Castelvetrano Selinunte/ASD Folgore Calcio Castelvetrano/Francesco Sanci – 80/TFNSVE

Decisione/0051/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0079/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Gino Scaccia – Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 novembre 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Castelvetrano Selinunte (934718) contro la società ASD Folgore Calcio Castelvetrano (953840) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Gioele Pizzolato (2426674), la seguente

DECISIONE

In data 7 ottobre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società  A.S.D. Castelvetrano Selinunte ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. Folgore Calcio C. Vetrano, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Pizzolato Gioele, nato il 21/07/2006.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento, con validità per le stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, è stato effettuato in data 12/10/2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, quantificato in euro 1.032,00 (milletrentadue/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 04/09/2025.

All’udienza fissata il giorno 10 novembre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale: - preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda e verificata la sussistenza del vincolo biennale, si rigetta l’eccezione di mancanza del vincolo biennale sollevata dalla Società resistente in quanto infondata atteso che il vincolo biennale costituisce evento generatore del diritto al premio indipendentemente dalla durata effettiva del rapporto sportivo per cui irrilevante è il tesseramento di pochi mesi effettuato dall’11.07.2025 al 28.08.2025 con la Unitas Sciacca, addirittura nella stagione sportiva successiva a quella del primo biennio, per cui unica obbligata al pagamento del premio di formazione è la società resistente in quanto prima società ad aver concluso il tesseramento biennale ; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. Folgore Calcio C. Vetrano, alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di € 300,00 (trecento/00) in favore della società A.S.D. Castelvetrano Selinute.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 novembre 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                                         Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 10 novembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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