F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 53/TFN-SVE del 11 Novembre 2025 (motivazioni) – ASD Castelvetrano Selinunte/ASD Folgore Calcio Castelvetrano/Marco Tilotta – 81/TFNSVE
Decisione/0053/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0081/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore – Presidente
Carlo Cremonini - Componente (Relatore)
Antonino Piro – Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Enrico Vitali - Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 novembre 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Castelvetrano Selinunte (934718) contro la società ASD Folgore Calcio Castelvetrano (953840) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Marco Tilotta (C11 2007127 - C5 4405348), la seguente
DECISIONE
In data 7.10.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Castelvetrano Selinunte ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Folgore Calcio Castelvetrano, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Marco Tilotta,
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento, con validità per le stagioni sportive 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2022-2023, è stato effettuato in data 16.11.2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, quantificato in euro 688,00, come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 4.09.2025.
All’udienza fissata il giorno 10.11.2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- sentite le parti presenti in udienza;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertata la fondatezza della domanda e verificata la sussistenza del vincolo biennale, rigettata quindi l’eccezione di mancanza del vincolo biennale sollevata dalla Società resistente in quanto infondata atteso che lo svincolo anticipato non incide sul diritto maturato e considerato altresì l'infondatezza della generica eccezione relativa alla quantificazione del premio; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Folgore Calcio Castelvetrano alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Marco Tilotta nella misura di euro 688,00, in favore della società ASD Castelvetrano Selinunte.
Così deciso nella Camera di consiglio del 10 novembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Carlo Cremonini Giuseppe Lepore
Depositato in data 10 novembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
