F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 54/TFN-SVE del 11 Novembre 2025 (motivazioni) – ASD Castelvetrano Selinunte/ASD Folgore Calcio Castelvetrano/Giuseppe Tortorici – 82/TFNSVE
Decisione/0054/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0082/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore – Presidente
Carlo Cremonini - Componente (Relatore)
Antonino Piro – Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Enrico Vitali - Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 novembre 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Castelvetrano Selinunte (934718) contro la società ASD Folgore Calcio Castelvetrano (953840) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Giuseppe Tortorici (2768489), la seguente
DECISIONE
In data 7.10.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Castelvetrano Selinunte ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Folgore Calcio Castelvetrano, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Giuseppe Tortorici,
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento, con validità per le stagioni sportive dalla 2015-2016 alla 2022-2023, è stato effettuato in data 16.11.2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, quantificato in euro 1.200,00, come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 4.09.2025.
All’udienza fissata il giorno 10.11.2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- sentite le parti presenti in udienza;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertata la fondatezza della domanda e verificata la sussistenza del vincolo biennale, si rigetta l’eccezione di mancanza del vincolo biennale sollevata dalla Società resistente in quanto infondata atteso che il vincolo biennale costituisce evento generatore del diritto al premio indipendentemente dalla durata effettiva del rapporto sportivo per cui irrilevante è il tesseramento effettuato il 16.12.2024 per la società Castelvetrano 2024 nella stagione sportiva successiva a quella del primo biennio, per cui unica obbligata al pagamento del premio di formazione è la società resistente in quanto prima società ad aver concluso il tesseramento biennale; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Folgore Calcio Castelvetrano alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Giuseppe Tortorici nella misura di euro 1.200,00, in favore della società ASD Castelvetrano Selinunte.
Così deciso nella Camera di consiglio del 10 novembre 2025.
RELATORE IL PRESIDENTE
Carlo Cremonini Giuseppe Lepore
Depositato in data 10 novembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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