F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 96/TFN-SVE del 3 Dicembre 2025 (motivazioni) – ASD Folgore Delfino Curi Pescara/Notaresco Calcio 1924 Srl
Decisione/0096/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0128/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Lorenzo Sodero - Componente
Enrico Vitali – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 dicembre 2025,a seguito del ricorso proposto dalla società ASD Folgore Delfino Curi Pescara (920518) contro la società Notaresco Calcio 1924 Srl (62988) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Mattia Francesco Barretta (6794870), la seguente
DECISIONE
In data 28 ottobre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Folgore Delfino Curi Pescara (matr. 920518) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società S. Nicolo Notaresco Srl (matr. 62988), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Mattia Francesco Barretta (matr. 6794870).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento come primo contratto lavoro sportivo è stato effettuato in data 14 luglio 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017. Il premio è stato quantificato in euro 180,00 (centottanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 28 ottobre 2025. In data 19 novembre 2025 è stato depositato accordo sottoscritto da entrambe le parti di avvenuto riconoscimento e pagamento del premio nella misura di euro 180,00.
Alla udienza del giorno 3 dicembre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- preso atto dell’avvenuto pagamento del premio di formazione tecnica; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell’avvenuto pagamento del dovuto in data 12 novembre 2025, dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Stanislao Chimenti
Depositato in data 3 dicembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
