F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 110/TFN-SVE del 10 Dicembre 2025 (motivazioni) – ASD Ancona Lumignacco/ASD Rive D’Arcano Flaibano

Decisione/0110/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0159/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 dicembre 2025, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD Ancona Lumignacco (953822) contro la società ASD Rive D’Arcano Flaibano (953822) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Burelli Elia (4630578), la seguente

DECISIONE

In data 17.11.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società A.S.D. Ancona Lumignacco ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. Rive D’Arcano Flaibano, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Elia Burelli.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo, è stato effettuato in data 13 dicembre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2008/2009. Il premio è stato quantificato in euro 50,00 (cinquanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 24 settembre 2025.

All’udienza fissata il giorno 10 dicembre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale: - preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

  • esaminata la documentazione in atti;
  • vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
  • accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. Rive D’Arcano Flaibano  alla  corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Elia Burelli nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00), in favore della società A.S.D. Ancona Lumignacco.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Enrico Vitali                                                            Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 10 dicembre 2025.

 

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it