F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 121/TFN-SVE del 10 Dicembre 2025 (motivazioni) – A.S.D. Ancona Lumignacco/A.S.D. Pro Gorizia
Decisione/0121/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0173/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti - Presidente
Carlo Cremonini - Componente
Lorenzo Sodero – Componente
Marina Vajana - Componente (Relatore)
Enrico Vitali – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 dicembre 2025, a seguito del ricorso proposto dalla società A.S.D. Ancona Lumignacco (953822) contro la società A.S.D. Pro Gorizia (640237) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Duca Simone (5650632), la seguente
DECISIONE
In data 18/11/2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società A.S.D. ANCONA LUMIGNACCO ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. PRO GORIZIA al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore DUCA SIMONE.
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il primo contratto di lavoro sportivo, con validità per la stagione sportiva 2023/2024, è stato effettuato in data 01/08/2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, quantificato in euro 100,00 (cento/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 24/09/2025.
All’udienza fissata il giorno 10/12/2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. PRO GORIZIA alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di € 100,00 (cento/00), in favore della società A.S.D. ANCONA LUMIGNACCO.
Così deciso nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Marina Vajana Stanislao Chimenti
Depositato in data 10 dicembre 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai
