F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 136/TFN-SVE del 15 Dicembre 2025 (motivazioni) – ASD Elisir /AS Reggina 1914 SSD – 138/TFNSVE

Decisione/0136/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0138/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Paola Balducci -Componente

Gino Scaccia -Componente (Relatore)

Lorenzo Sodero -Componente

Enrico Vitali –Componente

ha pronunciato, nell’udienza fissata il 10dicembre2025, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD Elisir (915334) contro la società AS Reggina 1914 SSD (962432) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Forciniti Luigi (2264860). la seguente

DECISIONE

In data 30 ottobre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telernatico - https://pst.figc.ìt, la società ASD Elisir ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società AS Reggina 1914 SSD, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOTF relativo al calciatore Luigi Forciniti. All’udienza fissata il giorno 10 dicembre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale ha riservato ogni decisione sul merito all’esito di necessari approfondimenti relativi alla posizione di tesseramento del calciatore Forciniti con laAS Reggina 1914 SSD. Effettuati i necessari approfondimenti circa la suddetta posizione di tesseramento, dalla documentazione in atti si evince come il tesseramento in prestito del suddetto calciatore giovane di serie, in favore della AS Reggina 1914 SSD, con stipula del primo contratto di lavoro sportivo, è stato effettuato in data 5 agosto 2024 e che risulta pertanto maturato il diritto al premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019. Il premio è stato quantificato in euro 324,00 (trecentoventiquattro/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 28 ottobre 2025. Il Collegio, pertanto, a scioglimento della riserva assunta in data 10dicembre 2025: - preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico; - esaminata la documentazione in atti; - vista l’attestazione rilasciata dalla Piattafoniia Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti; - accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara tenuta la società AS Reggina 1914 SSD alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Luigi Forciniti nella misura di euro 324,00 (trecentoventiquattro/00), in favore della società ASD Elisir.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 dicembre2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Gino Scaccia                                                           Stanislao Chimenti

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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