F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 146/TFN-SVE del 17 Dicembre 2025 (motivazioni) – ASD Città Di Caorle La Salute/Circolo Sportivo Vultur

Decisione/0146/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0214/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Carlo Cremonini - Componente (Relatore)

Marco Scarpati - Componente

Antonino Piro – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 dicembre 2025, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD Città Di Caorle La Salute (25120) contro la società Circolo Sportivo Vultur (949179) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Franceschetto Riccardo (7042503), la seguente

DECISIONE

In data 27/11/2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Città di

Caorle la Salute ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Circolo Sportivo Vultur 1921, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore FRANCESCHETTO RICCARDO.

Dalla documentazione depositata in atti il ricorrente prospetta come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo, è stato effettuato per la stagione 2023/2024, in data 21/08/2023 - ricostruzione non contestata dalla controparte - e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2022/2023.

Il premio è stato quantificato in euro 55,00 (cinquantacinque/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 01/10/2025.

All’udienza fissata il giorno 17/12/2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista la mancata costituzione della società resistente;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC non contestata;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Circolo Sportivo Vultur 1921alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di € 55,00 (cinquantacinque/00)in favore della società ASD Città di Caorle la Salute.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Carlo Cremonini                                                     Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 17 dicembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it