F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 184/TFN-SVE del 18 Dicembre 2025 (motivazioni) – AFC Fiorentina Srl / ASD Tobbiana 1949 – 216/TFNSVE
Decisione/0184/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0216/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti - Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Carlo Cremonini - Componente
Marco Scarpati - Componente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 dicembre 2025, a seguito del ricorso proposto dalla società ACF Fiorentina S.r.l. (750587) contro la società ASD Tobbiana 1949 (943545) al fine di chiedere l'annullamento della certificazione del premio alla carriera ex art. 99-bis NOIF relativo al calciatore Kouadio Nda Konan Bienv, la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 27.11.2025, regolarmente notificato alle controparti, la società ACF Fiorentina Srl (matr. 750587) ha contestato dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, la certificazione del premio alla carriera ex art. 99-bis NOIF che la Commissione Premi, come disposto dal comunicato n. 3/E del 23.10.2025, ha riconosciuto in favore della ASD Tobbiana 1949 (matr. 943545) nella misura di Euro 36.000,00 relativamente al tesseramento del calciatore Kouadio Nda Konan Bienv (matr. 2349442). Deduce la ricorrente che nella quantificazione del premio alla carriera maturato per effetto dell’esordio del calciatore nel campionato di serie A in occasione della partita Torino- Fiorentina, disputata il 31 agosto 2025, non si è tenuto conto degli accordi privatistici intervenuti tra le due società in occasione del trasferimento del calciatore, accordi che comportavano la rinuncia al premio alla carriera ex art. 99bis NOIF da parte della Tobbiana. In via subordinata, la società ricorrente ha contestato la quantificazione del premio deducendo che la Commissione Premi non solo non avrebbe tenuto conto degli importi, per complessivi euro 20.000,00, corrisposti a titolo pattizio sostitutivo del premio, ma anche che l’attribuzione del premio per la stagione sportiva 2021/2022 non sarebbe corretta atteso che il calciatore si è trasferito dalla Tobbiana alla Fiorentina nel mese di agosto 2021 e che quindi che per l’intera stagione in questione il calciatore ha militato nelle fila della Fiorentina beneficiando della formazione da parte della Tobbiana soltanto per la stagione sportiva 2020/2021, con conseguente riduzione, nel caso, del premio all’importo di euro 18.000,00, da cui detrarre le somme già percepite. La società ricorrente ha quindi concluso chiedendo in via principale di annullare la certificazione del premio 99-bis NOIF a favore della Associazione Sportiva Dilettantistica Tobbiana 1949 in riferimento al calciatore Kouadio Nda Konan Bienv come disposto dal comunicato n. 3/E del 23 ottobre 2025 della Commissione Premi in quanto già rinunciato dalla avente diritto in virtù dell’accordo di trasferimento tra i due club. In via subordinata ha chiesto di rideterminare il premio in virtù degli importi già percepiti in ragione del trasferimento e senza considerare la stagione sportiva 2021/2022 nella quale il calciatore è stato tesserato con ACF Fiorentina s.r.l., annullando per l’effetto la certificazione del premio 99-bis NOIF disposto dal comunicato n. 3/E del 23 ottobre 2025 della Commissione Premi in virtù dei maggiori importi percepiti quale compenso per il trasferimento del calciatore. In via ulteriormente subordinata ha richiesto di rideterminare il premio in virtù degli importi già percepiti in ragione del trasferimento, riducendo per l’effetto l’ammontare ad Euro 16.000,00 oltre IVA, in virtù degli importi percepiti quale compenso per il trasferimento del Calciatore. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. In assenza di controdeduzioni ritualmente e tempestivamente depositate sul portale federale da parte della ASD Tobbiana 1949, il ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato alle controparti, è stato deciso all’udienza del 17 dicembre 2025 tenutasi in videoconferenza alla quale hanno partecipato da un lato l’avv. Eugenio Corsi per la Fiorentina, dall’altro l’avv. Gaetano Mari per la Tobbiana in virtù del diritto, previsto dall’art. 49 comma 8 CGS, di essere ascoltato. Il reclamo è fondato e va accolto nei termini che seguono. Preliminarmente si rileva che l’art. 53 CGS, impropriamente invocato dal difensore della Società resistente per sostenere l’ammissibilità delle controdeduzioni inviate alla controparte ma non depositate sul portale federale, prevede al punto 1: “Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata”. Trattasi, a ben vedere, di norma generale che impone di verificare appunto se altre norme del medesimo CGS prevedano forme diverse di partecipazione al procedimento. All’uopo l’art. 91 CGS, al comma 5 prevede che nei giudizi innanzi codesto Tribunale, “la controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il ricorso, trasmettendone copia anche alla ricorrente con le modalità dell’art. 53”. La formulazione della norma non consente dubbi sul fatto che le controdeduzioni debbano essere depositate (“ inviate”) presso l’Organo di giustizia competente, che altrimenti non avrebbe contezza dell’atto, e che la trasmissione alla ricorrente nelle modalità dell’art. 53 costituisce formalità complementare ma non alternativa al deposito sul portale federale del processo telematico. Non potendo, quindi, questo Tribunale Federale prendere in considerazione controdeduzioni palesemente irrituali ed inesistenti, si passa all’esame del merito rilevando che effettivamente, come dedotto dalla società ricorrente, in data 30 agosto 2021 la Fiorentina ha acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore dalla Tobbiana, in virtù di un accordo che prevedeva in favore di Fiorentina un diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti federativi del calciatore per un importo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA, nonchè un premio di Euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA, in favore della Tobbiana ove il calciatore fosse stato tesserato per Fiorentina nel corso della stagione sportiva 2024/2025. Con la specifica previsione che: “La maturazione di tale premio integra il c.d. “premio alla carriera” (art. 99bis NOIF) che, pertanto, non sarà dovuto”. Orbene, risulta documentalmente provato non solo che in data 15 giugno 2022 la Fiorentina ha esercitato il diritto di opzione previsto nell’Accordo e che il pagamento dell’importo stabilito per tale operazione è transitato tramite la stanza di compensazione, ma anche che successivamente il calciatore è sempre stato tesserato con Fiorentina, tantè che, verificatasi la condizione prevista contrattualmente, la Tobbiana ha emesso apposita fattura per il pagamento dell’ulteriore importo di euro 10.000,00, anch’esso transitato tramite la stanza di compensazione. Va da sé, pertanto, che la Tobbiana ha ricevuto complessivamente dalla Fiorentina Euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre IVA, in ragione del trasferimento del Calciatore. Ciò considerato in fatto, risultano pertinenti i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso laddove è stato riportato l’orientamento del Collegio di Garanzia che con le pronunzie n. 2/2020 e 9/2020, entrando nello specifico della natura del diritto al premio di cui all’art. 99-bis NOIF, ne ha riconosciuto la natura patrimoniale con la conseguenza della sua possibile rinunciabilità. In particolare nella Decisione n. 9/2020, il Collegio di Garanzia ha affrontato proprio il tema della possibilità di rinuncia al premio alla carriera, ribadendo la natura economica del premio che, già di per sé, lo rende un diritto patrimoniale, come tale rinunziabile, escludendone, quindi, una funzione parapubblicistica da cui ne discende, anche sotto tale profilo, la rinunziabilità dello stesso. Da tanto ne discende che il club di formazione di un calciatore possa, nel pieno esercizio della libertà contrattuale, rinunciare a detto premio in quanto diritto di natura patrimoniale e disponibile. Nel caso di specie, la Tobbiana non solo ha pattuito e accettato un premio alternativo 10.000,00 (diecimila/00) Euro subordinato alla permanenza del calciatore nelle fila della Fiorentina nella stagione sportiva 2024/2025 (condizione realizzatasi), ma altresì ha specificamente riconosciuto che la maturazione del bonus previsto dall’Accordo integrasse (e, pertanto, sostituisse) il premio di cui all’art. 99-bis NOIF, al punto da concordare pattiziamente che la maturazione di tale premio avrebbe integrato il c.d. “premio alla carriera” (art. 99bis NOIF) che, pertanto, “non sarà dovuto” (tale l’espressa formula adottata dalle parti). Va da sé, quindi, che nulla, oltre a quanto già percepito, compete alla Tobbiana a titolo di premio alla carriera ex art. 99-bis NOIF per il calciatore Kouadio Nda Konan Bienv e che pertanto debba essere annullata la certificazione resa dalla Commissione Premi, assorbiti tutti gli altri motivi della contestazione. A fronte del contegno processuale della ASD Tobbiana 1949, si ritiene di accogliere la domanda di condanna alla refusione delle spese di lite avanzata dalla Società ricorrente nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo della società ACF Fiorentina Srl e, per l'effetto, annulla l'impugnata certificazione della Commissione Premi. Condanna la ASD Tobbiana 1949 al pagamento, in favore della ACF Fiorentina Srl, delle spese di lite nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori se dovuti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Stanislao Chimenti
Depositato in data 18 dicembre 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai
