F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 189/TFN-SVE del 13 Gennaio 2026 (motivazioni) – ASD SSC Capua/Savoia 1908 F.C. SSD RL
Decisione/0189/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0249/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti - Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Enrico Vitali - Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 gennaio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD SSC Capua (930726) contro la società Savoia 1908 F.C. SSD RL (948369) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Chioccarelli Manuel (2227592), la seguente
DECISIONE
In data 04.12.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD SSC Capua (Matricola 930726) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Savoia 1908 F.C. SSD RL (Matricola 948369), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Chioccarelli Manuel (Matricola 2227592). Dalla documentazione depositata in atti si evince come il primo contratto da professionista sia stato sottoscritto in data 28.05.2024 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il premio è stato quantificato in euro 309,00 (trecentonove/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 02.11.2025. All’udienza fissata per il giorno 13 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale: - preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- sentita la parte ricorrente presente in udienza, la quale dichiara di aver raggiunto un accordo e, pertanto, rinuncia al ricorso;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti; - accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata materia del contendere.
Così deciso nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Stanislao Chimenti
Depositato in data 13 gennaio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
