F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 217/TFN-SVE del 13 Gennaio 2026 (motivazioni) – A.S.D. S.S.C. Capua/SSDARL Football Club Matese

Decisione/0217/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0263/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Carlo Cremonini - Componente (Relatore)

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 gennaio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società A.S.D. S.S.C. Capua (930726) contro la società SSDARL Football Club Matese (920344) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Granitto Augusto (2014779), la seguente

DECISIONE

In data 7/12/2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società A.S.D. S.S.C. CAPUA ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società SSDARL FOOTBALL CLUB MATESE srl, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore GRANITTO AUGUSTO. Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con Vincolo Biennale come Giovane Dilettante, è stato effettuato per la stagione 2023/2024 in data 14/09/2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2019/2020. Il premio è stato quantificato in euro 180,00 (centoottanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 2/11/2025. All’udienza fissata il giorno 13/01/2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti; - sentita la parte ricorrente presente in udienza, la quale dichiara di aver raggiunto un accordo con la controparte e, pertanto, rinuncia al ricorso;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC non contestata;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Carlo Cremonini                                                     Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 13 gennaio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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