F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 218/TFN-SVE del 13 Gennaio 2026 (motivazioni) – A.S.D. S.S.C. Capua/F.B.C. Gravina SOC.COP.SP.DIL

Decisione/0218/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0261/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

 Stanislao Chimenti - Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Carlo Cremonini - Componente (Relatore)

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero – Componente

 ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 gennaio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società A.S.D. S.S.C. Capua (930726) contro la società F.B.C. Gravina SOC.COP.SP.DIL (940757) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Coppola Diego (2056589), la seguente

DECISIONE

In data 6/12/2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società A.S.D. S.S.C. CAPUA ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società F.B.C. GRAVINA SOC.COP.SP.DIL srl, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore COPPOLA DIEGO. Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo, è stato effettuato per la stagione 2023/2024 in data 18/7/2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019. Il premio è stato quantificato in euro 160,00 (centosessanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 2/11/2025. All’udienza fissata il giorno 13/01/2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- sentita la parte ricorrente presente in udienza, la quale dichiara di aver raggiunto un accordo con la controparte e, pertanto, rinuncia al ricorso;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC non contestata;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2026.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

 Carlo Cremonini                                                              Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 13 gennaio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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