F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 239/TFN-SVE del 26 Gennaio 2026 (motivazioni) – ASD Castel Di Lama/Fermana F.C. SSD A R.L.
Decisione/0239/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0256/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti - Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Carlo Cremonini - Componente
Marina Vajana - Componente
Enrico Vitali - Componente
(Relatore) ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 gennaio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD Castel Di Lama (952819) contro la società Fermana F.C. SSD A R.L. (32100) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Faini Francesco (2916940), la seguente
DECISIONE
In data 5.12.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società A.S.D. CASTEL DI LAMA (matricola n. 95819) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società FERMANA F.C. SSD a RL (matricola 32100), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Faini Francesco (matricola n. 2916940). Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con vincolo biennale, è stato effettuato in data 30 settembre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2018-2019 – 2019-2020 - 2020-2021 e 2021-2022. Il premio è stato quantificato in euro 3.168,00 (tremilacentosessantaotto/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 31 luglio 2025. All’udienza fissata il giorno 26 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società FERMANA F.C. SSD a RL (matricola 32100), alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Faini Francesco (matricola n. 2916940) nella misura di 3.168,00 (tremilacentosessantaotto/00), in favore della società A.S.D. CASTEL DI LAMA (matricola n. 95819).
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Enrico Vitali Stanislao Chimenti
Depositato in data 26 gennaio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
