F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 254/TFN-SVE del 26 Gennaio 2026 (motivazioni) – ASD Corigliano Marca/Cosenza Calcio S.R.L
Decisione/0254/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0278/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti - Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Gino Scaccia - Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 gennaio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD Corigliano Marca (964047) contro la società Cosenza Calcio S.R.L (934393) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Citrigno Francesco (2608980), la seguente
DECISIONE
In data 12.12.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD U.S.C. Corigliano Marca (Matricola 964047) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Cosenza Calcio Srl (Matricola 934393), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Citrigno Francesco (matricola 2608980). Dalla documentazione depositata in atti si evince che in data 21.09.2023 il calciatore è stato tesserato dalla società Cosenza con vincolo biennale da giovane di serie e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, il tutto come da certificazione del 12 dicembre 2025 che ha quantificato l’ammontare del dovuto nella misura di euro 4.320,00. All’udienza fissata per il giorno 26 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico; - esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Cosenza Calcio Srl (Matricola 934393), alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Citrigno Francesco (matricola 2608980) nella misura di euro 4.320,00 (quattromilatrecentoventi/00), in favore della società ASD U.S.C. Corigliano Marca (Matricola 964047).
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Stanislao Chimenti
Depositato in data 26 gennaio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
