F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 256/TFN-SVE del 26 Gennaio 2026 (motivazioni) – Persiceto 85 SRL/S.S. Chieti F.C. 1922 S.R.L.

Decisione/0256/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0281/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

 composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

 Paola Balducci - Componente

Carlo Cremonini - Componente (Relatore)

 Antonino Piro – Componente

 ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 gennaio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società Persiceto 85 SRL (630216) contro la società S.S. Chieti F.C. 1922 S.R.L. (600521) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Antignani Matteo (7069481), la seguente

DECISIONE

In data 13/12/2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società F.C.PERSICETO 85 SRL ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società SS CHIETI F.C.1922 SRL, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore ANTIGNANI MATTEO. Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo da dilettante, è stato effettuato per la stagione 2023/2024 in data 8 agosto 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. Il premio è stato quantificato in euro 576,00,00 (cinquecentosettantasei/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 13/12/2025. All’udienza fissata il giorno 26/01/2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC non contestata;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società SS CHIETI F.C.1922 SRL alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di euro 576,00 (cinquecentosettantasei/00), in favore della società F.C.PERSICETO 85 SRL.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Carlo Cremonini                                                     Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 26 gennaio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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