F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 272/TFN-SVE del 26 Gennaio 2026 (motivazioni) – ASD SC CSPR 94/Vibonese Calcio Srl

Decisione/0272/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0312/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Antonino Piro - Componente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 gennaio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD SC CSPR 94 (610092) contro la società Vibonese Calcio Srl (610720) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Furina Vincenzo (6921715), la seguente

DECISIONE

In data 17 dicembre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD SC CSPR 94 (610092) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Vibonese Calcio Srl (610720), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Furina Vincenzo (6921715). Dalla documentazione depositata in atti si evince come la stipula del primo contratto di lavoro sportivo, con validità per la stagione sportiva 2023/2024, è stato effettuato in data 20 luglio 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, quantificato in euro 180,00 (centoottanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 06/09/2025. All’udienza fissata il giorno 26 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Vibonese Calcio Srl alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di € 180,00 (centoottanta/00), in favore della ASD SC CSPR 94.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2026.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Marina Vajana                                                                   Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 26 gennaio 2026.

 

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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