F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 274/TFN-SVE del 26 Gennaio 2026 (motivazioni) – ASD SC CSPR 94/Cittanova Calcio

Decisione/0274/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0315/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Antonino Piro - Componente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Enrico Vitali – Componente

 ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 gennaio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD SC CSPR 94 (610092) contro la società Cittanova Calcio (932220) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Scigliano Andrea (4063052), Denaro Giuseppe (3856718) e Carna Vincenzo (2237929), la seguente

DECISIONE

In data 18 dicembre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD SC CSPR 94 (610092) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Cittanova Calcio (932220), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Scigliano Andrea (4063052), Denaro Giuseppe (3856718) e Carna Vincenzo (2237929). Preliminarmente, questo Tribunale ritiene il suddetto ricorso ammissibile, seppur cumulativo in quanto riguarda tre calciatori. Ciò in conformità alla giurisprudenza pregressa e ai principi enunciati in materia dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni (vedi Decisione n. 50 del 2022). Infatti, nel caso di specie v’è identità di soggetti della controversia e l’odierna decisione è fondata su una identica questione di diritto comune ai tre calciatori e rivolta alla medesima società, relativa alla debenza del premio di formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F.. Dalla documentazione depositata in atti si evince quanto segue: per il calciatore Scigliano Andrea la stipula del primo contratto di lavoro sportivo, con validità per la stagione sportiva 2023/2024, è stato effettuato in data 12 agosto 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2002/2003, 2003/2044, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, quantificato in euro 250,00 (duecentocinquanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 06/09/2025; per il calciatore Denaro Giuseppe la stipula del primo contratto di lavoro sportivo, con validità per la stagione sportiva 2023/2024, è stato effettuato in data 17 luglio 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2002/2003, 2003/2044, 2004/2005, quantificato in euro 150,00 (centocinquanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 06/09/2025; per il calciatore Carna Vincenzo la stipula del primo contratto di lavoro sportivo, con validità per la stagione sportiva 2024/2025, è stato effettuato in data 3 settembre 2024 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2014/2015, 20105/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 quantificato in euro 366,00 (trecentosessantasei/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 06/09/2025. All’udienza fissata il giorno 26 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Cittanova Calcio alla corresponsione del premio di formazione tecnica in favore della ASD SC CSPR 94 per i calciatori Scigliano Andrea nella misura di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), Denaro Giuseppe nella misura di euro 150,00 (centocinquanta/00) e Carna Vincenzo nella misura di euro 366,00 (trecentosessantasei/00).

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Marina Vajana                                                         Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 26 gennaio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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