F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 289/TFN-SVE del 2 Febbraio 2026 (motivazioni) – ASD Liscate Calcio/ASD Rivoltana
Decisione/0289/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0374/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Gino Scaccia - Componente
Marina Vajana - Componente
Enrico Vitali - Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD Liscate Calcio (953713) contro la società ASD Rivoltana (42760) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Pontrelli Diego Francesco (2504943), la seguente
DECISIONE
In data 28.12.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Liscate Calcio (Matricola 953713) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Rivoltana (Matricola 42760), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Pontrelli Diego Francesco (Matricola 2504943). Dalla documentazione depositata in atti si evince che in data 25 agosto 2023 il calciatore è stato tesserato dalla società ASD Rivoltana con vincolo biennale giovane dilettante e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2017/2018, 2018/2019 e 2021/2022, il tutto come da certificazione del 2 ottobre 2025 che ha quantificato l’ammontare del dovuto nella misura di euro 270,00. All’udienza fissata per il giorno 2 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Rivoltana (Matricola 42760), alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Pontrelli Diego Francesco (Matricola 2504943) nella misura di euro 270,00 (duecentosettanta/00), in favore della società ASD Liscate Calcio (Matricola 953713).
Così deciso nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Stanislao Chimenti
Depositato in data 2 febbraio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
