C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 213 del 10/01/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TESTACCIO 68, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VERRASTRO ROBERTO FINO AL 14/03/2025 E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE D’AMORA CRISTIANO FINO AL 6/12/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.72 SGS DEL 7/11/2024 (Gara: PRO CALCIO CECCHINA – TESTACCIO 68 del 2/11/2024 – Campionato Under 14 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 163 del 29/11/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TESTACCIO 68, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VERRASTRO ROBERTO FINO AL 14/03/2025 E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE D’AMORA CRISTIANO FINO AL 6/12/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.72 SGS DEL 7/11/2024 (Gara: PRO CALCIO CECCHINA – TESTACCIO 68 del 2/11/2024 – Campionato Under 14 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 163 del 29/11/2024

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo adottata con delibera pubblicata il 07/11/2024 sul C.U. n. 72 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale SGS, con riferimento alla gara PRO CALCIO CECCHINA – TESTACCIO 68 del 2/11/2024 – Campionato Under 14 Regionale, con riferimento alle seguenti sanzioni: inibizione fino al 14/3/2025 a Verrastro Roberto (dirigente) perché “Allontanato per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive e minacciose, che reiterava alla notifica del provvedimento disciplinare e da fuori il recinto di gioco (art. 36 c.2 lett. a del CGS)”. squalifica fino al 6/12/2024 a D’Amora Cristiano (allenatore) perché “Allontanato per aver rivolto all'arbitro espressioni irrispettose”. A fondamento del reclamo, la società deduceva che nel corso della competizione, a seguito di una decisione arbitrale non ritenuta condivisibile dal sig. Verrastro, questi avrebbe mosso delle proteste a causa delle quali veniva espulso, dopodiché il medesimo, nell’uscire dal tdg, si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni al direttore di gara senza, tuttavia, proferire insulti. Di talché, la reclamante evidenziava l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata al sig. Verrastro, di cui chiedeva, pertanto, l’annullamento e, in subordine, la riduzione. Con riferimento alla posizione dell’allenatore sig. D’Amora Cristiano, la reclamante prospettava una ricostruzione dei fatti secondo cui il medesimo a seguito di una semplice contestazione verbale rivolta all’arbitro, veniva espulso dal tdg con suo notevole stupore, ma, purtuttavia, accettando la decisione ed abbandonando il tdg senza proferire insulti nei riguardi del direttore di gara. Di talché, la reclamante evidenziava l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata al sig. D’Amora, di cui chiedeva, pertanto, l’annullamento e, in subordine, la riduzione. Per entrambi i sanzionati, ad ogni modo, la reclamante esprimeva le relative scuse rappresentando come non fosse loro intenzione adottare atteggiamenti e/o espressioni irrispettose. La reclamante presentava richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 28 novembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esamina il reclamo in epigrafe. La reclamante si riportava all’atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale Dalla lettura del referto arbitrale, che, come noto, costituisce prova privilegiata, ai sensi dell’art. 61 CGS, risulta che: con riferimento al dirigente Verrastro, a seguito di una decisione arbitrale resa in favore della squadra avversaria, si alzava dalla panchina proferendo frasi quali “a te arbitro chi cazzo ti ci ha mandato qui, svegliate che sei un coglione !” e ancora, dopo la notifica dell’espulsione, “io mando tutto in federazione arbitro e so cazzi tua!,” e poi, fuori dal terreno di gioco “Arbitro svegliate sei un coglione, ti faccio vedere io quando esci di qui!”. Quanto all’allenatore D’Amora, lo stesso a gioco fermo entrava indebitamente nel tdg proferendo frasi quali “arbitro questa è la peggior direzione di gara che abbiamo mai avuto, vergognati! “e dopo la notifica del provvedimento di espulsione irrideva l’arbitro gesticolando (facendo il pollice) entrando nella panchina avversaria e polemizzando sull’operato dell’arbitro. Ciò posto, in via preliminare osserva il Decidente come la sanzione irrogata nei riguardi dell’allenatore D’Amora sia inammissibile ai sensi dell’art. 137 c. 3 lett. b) del CGS, a tenore del quale non è impugnabile, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, la sanzione dell’inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese. Con riferimento alla posizione del dirigente Verrastro, ritiene il Collegio che il reclamo sia meritevole di accoglimento. Le condotte poste in essere dal dirigente, invero, indubbiamente irriguardose ed ingiuriose, integrano la fattispecie di cui all’art. 36 c.2 lett. a), a tenore del quale ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni quali condotte ingiuriose o irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, (non rinvenute nella fattispecie in esame) la sanzione minima dell’ inibizione per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. A tal riguardo, tuttavia, ritiene il Collegio che, sotto il profilo della dosimetria della sanzione, l’inibizione sino al 14/03/2025, irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado, sia eccessiva rispetto all’entità e alla gravità dei fatti contestati al dirigente in parola e che la stessa debba essere rideterminata in misura meno afflittiva, non rilevando la presenza di circostanze aggravanti tali da comportare un significativo aumento della sanzione rispetto al minimo edittale previsto dalla suindicata norma. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore D’Amora Cristian, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S. Di accogliere altresì il reclamo, riducendo la squalifica a carico del dirigente Verrastro Roberto al 31/01/2025. Il contributo va restituito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it