C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 213 del 10/01/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VILLALBA OCRES MOCA 1952, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, N.1 GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TIBERI MARCO PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.78 SGS DEL 14/11/2024 (Gara: TIVOLI CALCIO 1919 – VILLALBA OCRES MOCA 1952 del 10/11/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 188 del13/12/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VILLALBA OCRES MOCA 1952, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, N.1 GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TIBERI MARCO PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.78 SGS DEL 14/11/2024 (Gara: TIVOLI CALCIO 1919 – VILLALBA OCRES MOCA 1952 del 10/11/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 188 del13/12/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Villalba Ocres Moca 1952 impugnava la delibera del Giudice Sportivo competente che aveva comminato alla società la sanzione dell’ammenda di € 500,00 e la disputa di una gara a porte chiuse ed al calciatore Tiberi Marco la squalifica per dieci gare effettive. Il Giudice Sportivo aveva comminato le sanzioni a seguito di quanto riportato dall’Arbitro della gara che riferiva di essere stata oggetto di insulti di chiara matrice sessista da parte di un gruppo di quattro calciatori della società Villalba O.M. tra cui riconosceva senza alcun dubbio il calciatore Tiberi mentre rientrava presso la sua abitazione; inoltre durante tutta la gara sostenitori della stessa società le avevano rivolto insulti. La reclamante deduceva che i fatti erano avvenuti lontani dall’impianto sportivo e che era da escludere un coinvolgimento della società, inoltre non era certo il coinvolgimento del calciatore Tiberi che l’Arbitro, peraltro, conosceva già prima della gara. La Corte, ritenendo che andassero chiarite le circostanze temporali e spaziali dell’episodio descritto dal direttore di gara ne disponeva la convocazione. L’Arbitro sentita in audizione diretta esplicitava con ampia e circostanziata narrazione quanto effettivamente accaduto. In effetti, terminata la gara, si era allontanata dall’impianto sportivo tiburtino, sito nel centro della Città, e si era portata presso la fermata del bus di linea per fare rientro nella sua abitazione distante pochi chilometri. Salita sul mezzo non aveva badato a chi fosse presente e si era collocata verso il fondo con alle orecchie delle cuffiette con cui ascoltava musica. Dopo poco si era accorta dall’atteggiamento di alcune persone che le erano vicine sul bus e che la guardavano insistentemente che qualcosa non andava, si era tolta le cuffiette e si era resa conto che nei sedili anteriori erano presenti quattro ragazzi e due ragazze che guardando verso di lei intonavano dei cori con chiare allusioni sessuali ed insulti di chiara natura sessista che la Corte ha disposto di non riportare per decenza nella loro testualità. I ragazzi, nel numero di quattro, erano calciatori del Villalba O.M. dei quali però l’Arbitro riconosceva il solo Tiberi, con assoluta sicurezza, anche perché già conosciuto di vista in quanto abitante nel suo stesso quartiere. La malcapitata veniva quindi esposta alla pubblica gogna sino alla fermata del mezzo ove doveva scendere e, fortunatamente, le intemperanze verbali continuavano sino a quel punto, limitandosi agli insulti irripetibili, senza sconfinare in comportamenti più gravi. Scesa dal mezzo si portava velocemente verso casa, ovviamente profondamente turbata dall’episodio. Ciò posto ritiene la Corte che i fatti, così come descritti e precisati dall’Arbitro, siano di gravità inaudita e si siano svolti, comunque, nell’ambito del percorso compiuto dal direttore di gara, subito dopo l’incontro, per raggiungere il proprio domicilio. Va quindi affermata la piena giurisdizione del Giudice Sportivo, in quanto l’avvenimento sportivo si conclude, dal punto di vista disciplinare, quando i partecipanti si sono definitivamente allontanati dall’impianto sportivo raggiungendo il proprio domicilio. Nel merito della sanzione impugnata, va detto che la misura appare congrua per quanto attiene la società che, da un lato, può invocare a sua discolpa che i fatti si sono verificati quando i calciatori non erano più sotto il controllo dei dirigenti o tecnici, dall’altro deve sopportare la censura proprio sull’assenza di controllo di calciatori infra quindicenni nel ritornare presso le proprie abitazioni, senza l’accompagnamento di un adulto, e sulla educazione sportiva fornita ai propri tesserati che, è di tutta evidenza, non è stata adeguata o, comunque, non è stata minimante recepita e si è rivelata inefficace. Diverso discorso va fatto per il tesserato Tiberi. Il suo comportamento, unitamente a quello dei compagni di squadra non identificati con certezza dall’Arbitro, è stato inqualificabile, sia per le modalità, in quattro contro una sola donna, sia per il contenuto, di spregevole contenuto sessista, sia per la voluta esposizione al pubblico ludibrio della vittima, impossibilitata a difendersi ed anche ad allontanarsi per sfuggire allo scherno ed al dileggio collettivo. La sanzione da irrogare, che avrebbe dovuto essere ben più afflittiva di quella che la Corte va a rideterminare, viene contemperata alla giovanissima età del protagonista, non ancora quattordicenne, che fa sperare in un ravvedimento ed in una diversa consapevolezza con l’apprensione di quei principi di lealtà sportiva, onore e decoro di cui, almeno fino ad ora, non ha fatto tesoro. La punizione deve quindi tenere conto delle esigenze educative che in un’attività giovanile debbono prevalere e va quindi fissata nei limiti di cui al dispositivo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, rideterminando la squalifica a carico del calciatore Tiberi Marco a 12 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va incamerato.

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