C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 213 del 10/01/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MANZIANA 1928, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE AMENDOLA MATTIA PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.173 LND DEL 5/12/2024 (Gara: VIRTUS CAPRAROLA – MANZIANA 1928 del 30/11/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MANZIANA 1928, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE AMENDOLA MATTIA PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.173 LND DEL 5/12/2024 (Gara: VIRTUS CAPRAROLA – MANZIANA 1928 del 30/11/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024

La società Manziana 1928 con il presente ricorso propone appello avverso la squalifica del calciatore Amendola Mattia per 6 gare sostenendo che da indagini esperite, sentendo per le vie brevi, elementi di partecipanti alla gara nessun atleta in campo ha visto che il calciatore Amendola ha poggiato il dito sul petto dell’arbitro, in quanto si trovava a debita distanza dell’arbitro stesso, che dopo l’espulsione rientrava negli spogliatoi. Successivamente chiedeva scusa all’ arbitro per le parole dette, precisando la ricorrente che nella circostanza non si è verificato alcun contatto fisico con l’arbitro stesso. La società ritiene che aldilà della tolleranza zero nei confronti degli arbitri, per i fatti accaduti in precedenza, sicuramente il calciatore nella concitazione qualche parola di troppo l’ha detta. Per quanto sopra la ricorrente chiede una riduzione della sanzione inflitta al calciatore in argomento, rapportandola entro limiti di minore gravità. Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, pur prendendo atto di alcune considerazioni avanzate dalla ricorrente, relativamente alla situazione in cui versa la classe arbitrale, non può non tener conto del comportamento del calciatore in questione, così come riportato dall’arbitro nel proprio referto di gara, in cui precisa che il calciatore Amendola Mattia, espulso per proteste nei suoi confronti, si avvicinava e gli poggiava un dito sul petto spingendolo. Detto ciò, appare evidente a questa Corte che nel caso in esame non esistono margini di accoglimento del presente ricorso, per la cui sanzione è stata applicata dal Giudice competente la norma del’ art.36 comma 1 lett. A del C.G.S.. Pertanto, per quanto sopra, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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