C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 213 del 10/01/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TIRRENO SANSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BRACALENTE FRANCESCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.95 LND DEL 5/12/2024 (Gara: SPES MONTESACRO – TIRRENO SANSA del 1/12/2024 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TIRRENO SANSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BRACALENTE FRANCESCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.95 LND DEL 5/12/2024 (Gara: SPES MONTESACRO – TIRRENO SANSA del 1/12/2024 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024

La società Tirreno Sansa con il presente ricorso chiede l’annullamento o la riduzione della squalifica per 4 gare, inflitte dal Giudice Sportivo al calciatore Bracalente Francesco con il comunicato ufficiale indicato in oggetto. A sostegno di quanto sopra, la reclamante pone in evidenza che il calciatore in argomento non ha posto in essere alcuna condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti dell’arbitro, ma ha solo chiesto spiegazioni sul provvedimento disciplinare a suo carico, protestando verbalmente, senza pronunciare frasi blasfeme. Questa Corte ha letto con attenzione l’articolato reclamo ed il referto arbitrale, e si à resa conto che in effetti le lagnanze della ricorrente possono essere prese in considerazione. Infatti dal rapporto di gara emerge che il calciatore Bracalente Francesco, a seguito dell’espulsione ha solo protestato facendo un gesto di dissenso dicendogli “ma che…. Fischi”. Alla luce di quanto sopra, si può ragionevolmente ridurre la sanzione entro limiti di minore gravosa. Pertanto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Bracalente Francesco a 2 gare. Il contributo va restituito.

 

 

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