C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 224 del 17/01/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FOOTBALL UNITED, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CORTEGIANI MURZILL EDOARDO FINO AL 31/12/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.162 LND DEL 29/11/2024 (Gara: FOOTBALL UNITED – SPORTING REAL AURELIO del 27/11/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FOOTBALL UNITED, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CORTEGIANI MURZILL EDOARDO FINO AL 31/12/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.162 LND DEL 29/11/2024 (Gara: FOOTBALL UNITED – SPORTING REAL AURELIO del 27/11/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Football United; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 2 del C.G.S. Il contributo va incamerato.

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