C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 224 del 17/01/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIS SGURGOLA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 LND DEL 28/11/2024 (Gara: VIS SGURGOLA CALCIO – NUOVA PALIANO del 23/11/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIS SGURGOLA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 LND DEL 28/11/2024 (Gara: VIS SGURGOLA CALCIO – NUOVA PALIANO del 23/11/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024
La società Asd Vis Sgurgola Calcio impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva disposta la sconfitta della gara non disputata con la Asd Nuova Paliano, valevole per il campionato di seconda categoria, con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di euro 200,00. La società reclamante, nella propria memoria difensiva, sosteneva che la gara non era stata disputata per problemi tecnici all’impianto elettrico dello stadio, accertati dal Comune di Sgurgola, solamente il giorno antecedente la gara e che pertanto nessuna responsabilità poteva esserle addebitata. Questa Corte, riunitasi in presenza in data 19/12/2024, esaminati gli atti ufficiali, in particolare le memorie difensive di entrambe le società coinvolte, ritiene di poter accogliere il reclamo. In effetti dall’attività istruttoria emerge che la gara Vis Sgurgola Calcio – Nuova Paliano, prevista per sabato 23/11/2024, non è stata disputata a causa di un guasto del sistema elettrico dell’impianto sportivo, accertato dal Comune di Sgurgola venerdì 22 novembre, cioè il giorno antecedente la gara. E’ evidente, pertanto, che a seguito della comunicazione di inagibilità del impianto sportivo, trasmessa lo stesso giorno dal Comune, la società ospitante non ha avuto il tempo necessario per individuare, in così poco tempo, un altro campo da gioco idoneo. Né possono trovare fondamento le eccezioni sollevate dalla Asd Nuova Paliano ed in particolare la circostanza che non fossero presenti i calciatori della Vis Sgurgola il giorno della gara; tale dichiarazione è sconfessata dal direttore di gara, il quale accertava nel proprio referto, al momento del riconoscimento, la presenza dei calciatori della società reclamante. In conclusione, nessuna responsabilità può essere addossata alla società ospitante per la mancata disputa della gara causata da un fatto imprevisto ed imprevedibile (caso fortuito). Per tutto quanto detto, questa Corte,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, ordinando la disputa della gara. Il contributo va restituito.
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