C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 224 del 17/01/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SS ROMULEA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.172 LND DEL 4/12/2024 (Gara: OTTAVIA – SS ROMULEA del 1/12/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 10/01/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SS ROMULEA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.172 LND DEL 4/12/2024 (Gara: OTTAVIA – SS ROMULEA del 1/12/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 10/01/2025
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Romulea ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva disposto l’effettuazione della gara non disputata per decisione arbitrale. In particolare il direttore di gara non aveva dato inizio alla gara in quanto, entro il tempo di attesa di 30 minuti, non si era reperito, da parte della società ospitante, un medico che potesse assistere dal campo all’incontro od un’ambulanza che prestasse servizio nell’impianto sportivo. Nel referto l’Arbitro aveva aggiunto di aver comunicato la sua decisione alle due squadre e che, solo dopo qualche minuto, nell’ambito del tempo di gara di 45’ minuti fissato per le gare di quella categoria, era giunto un medico ed aveva quindi rimesso alle squadre la volontà di disputare la gara ma la società Romulea a quel punto si era opposta. Il Giudice Sportivo aveva rilevato come, nella fattispecie, non potesse applicarsi la disposizione relativa al tempo di attesa, fissato per le gare della categoria eccellenza in 30 minuti con apposita disposizione del competente Comitato Regionale, ma dovesse farsi riferimento al tempo di gara di 45 minuti e quindi la decisione del direttore di gara di non far disputare la gara, assegnandone poi la disponibilità decisionale alle due squadre quando il medico era successivamente giunto sul campo, era stata errata, determinando quindi la decisione di far disputare la gara a data da destinarsi dal comitato regionale. Contro le motivazioni della descritta decisione si grava la società reclamante assumendo che, nella specie, doveva darsi applicazione al tempo di attesa, previsto in 30’ minuti, e quindi la decisione dell’Arbitro era stata corretta. Assume, più specificamente, che il regolamento non prevede una determinazione diversa tra il tempo di attesa ed altre fattispecie, pur normate, nelle quali si deve attendere per dare inizio o proseguire la gara, e che, una volta che il comitato regionale ha fissato il tempo di attesa in termini più brevi, motivando tale scelta con il susseguirsi di più gare sullo stesso impianto di gioco, tale determinazione deve essere necessariamente riferita a tutte le fattispecie in cui una gara non possa essere iniziata all’orario fissato o debba essere interrotta nel corso di svolgimento. Il reclamo, pur ampiamente motivato, è infondato. Nella specie non può che rimanere ferma la distinzione tra tempo di attesa e tempo di gioco, essendo la prima una specificazione della seconda, riferita a fattispecie normate e che costituiscono un numero chiuso. Il tempo di gioco è quello riferito alla durata cronologica di un tempo della gara, che varia tra le diverse categorie, ed è fisso e determinato dal regolamento della competizione su tutto il territorio nazionale, derivante la sua regolamentazione dalle NOIF per ciascun campionato e categoria. Il tempo di attesa, solo di norma è parificato al tempo di gioco, ma è ammessa deroga da parte di ciascun comitato o divisione, secondo le specifiche esigenze organizzative territoriali. Nel caso che ci occupa, il comitato regionale Lazio con apposita disposizione, riportata sul comunicato ufficiale n. 33 del 29-8-2024, ha deliberato la contrazione del tempo di attesa, rispetto al tempo di gara, graduandolo per le diverse categorie dei campionati, motivato con la disputa di più gare, in rapida successione, sullo stesso impianto sportivo. Ritiene la Corte, in totale aderenza a quanto già esposto dal Giudice di prime cura, che tale deroga non possa estendersi alle fattispecie di ritardo nell’inizio della gara o nella sospensione della stessa, previste nel regolamento. Tale considerazione sorge da due ordini di ragioni. La prima risiede nella assoluta puntualità della disposizione contenuta nel citato comunicato ufficiale. Il deliberato si riferisce esclusivamente al tempo di attesa che non può che essere testualmente considerato come il tempo che viene concesso alle società ritardatarie per essere pronte a disputare la gara agli ordini dell’Arbitro. Le numerose altre fattispecie, che possono determinare un ritardo nell’inizio della gara e che costituiscono un numero potenzialmente aperto ed illimitato, debbono essere considerate come estranee al concetto di tempo di attesa e debbono venire a cessare, di norma, entro un tempo di gioco, sempre che il direttore di gara non verifichi che in tale periodo moratorio non sia fisicamente possibile rimuovere l’ostacolo all’inizio od alla prosecuzione della gara. Le fattispecie tipiche, normate nel regolamento, sono quelle dell’impraticabilità del terreno di gioco o della irregolarità dello stesso, ma storicamente si sono verificate fattispecie assolutamente imprevedibili, dal black out elettrico all’atterraggio di un elicottero di soccorso, tanto per citarne alcune, che hanno determinato la necessità di fissare un tempo congruo per rimuovere l’ostacolo al regolare svolgimento della gara. La fattispecie che ci occupa, fa seguito ad una normativa recente, che impone la presenza di un’ambulanza nelle gare della categoria eccellenza, od, in alternativa, di un medico regolarmente iscritto nell’albo professionale. Si tratta di una disposizione che riguarda non la presenza dei tesserati in campo ma una condizione di fatto per lo svolgimento della gara, riferita più alla condizione di sicurezza dell’impianto sportivo che alla composizione, tesseramento e presenza delle squadre antagoniste. Le diverse finalità che sono sottese alla presenza di presidi sanitari, volti alla prevenzione e tutela della salute dei presenti, ed alla partecipazione delle squadre alla gara escludono che si possa dar luogo ad una interpretazione analogica, estendendo il concetto di tempo di attesa anche alla presenza dei presidi sanitari, ambulanza o medico, nell’impianto sportivo. In conclusione la decisione impugnata appare corretta in punto di fatto e di diritto e va confermata. Pertanto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.
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