C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 234 del 24/01/2025 – Delibera – 57) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VICOVARO F.C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ALIVERNINI CHRISTIAN PER 5 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE SOLITARI MANUEL PER 4 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE COLANTONI FEDERICO PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.149 LND DEL 21/11/2024 (Gara: VICOVARO F.C. – ACCADEMIA SPORTING ROMA del 17/11/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 6/12/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VICOVARO F.C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ALIVERNINI CHRISTIAN PER 5 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE SOLITARI MANUEL PER 4 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE COLANTONI FEDERICO PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.149 LND DEL 21/11/2024 (Gara: VICOVARO F.C. – ACCADEMIA SPORTING ROMA del 17/11/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 6/12/2024

Con delibera pubblicata il 21.11.2024 sul C.U. n.149 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara VICOVARO F.C. – ACCADEMIA SPORTING ROMA del 17/11/2024 – Campionato Prima Categoria, deliberava “[..] - d'infliggere alla società VICOVARO F.C. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 200,00; - di squalificare il calciatore della società Vicovaro F.C., ALIVERNINI Christian, per n. 5 gare effettive (art. 36, c.1, l. a del CGS); - di squalificare il calciatore della società Vicovaro F.C. SOLITARI Manuel, capitano, per 4 gare effettive (art. 36, c. 1, l. a del CGS) - di squalificare il calciatore della società VICOVARO FC, COLANTONI Federico per una gara effettiva “[..]”. Ciò in quanto il Giudice Sportivo, esaminato gli atti ufficiali di gara, rilevava che: “[..] Al 43' del II tempo, dopo la segnatura della 3^ rete da parte della società Accademia Sporting Roma, alcuni calciatori della società Vicovaro F.C. accerchiavano l'Arbitro. In particolare il n. 9, ALIVERNINI Christian gli si portava a distanza molto ravvicinata e gli rivolgeva gravi minacce, reiterandole ripetutamente, nonostante il Direttore di gara cercasse di allontanarsi. Tra gli altri calciatori, anche il n. 2, SOLITARI Manuel, capitano della squadra ed il vicecapitano della stessa n. 8 COLANTONI Federico, tenevano comportamento minaccioso ed irrispettoso nei suoi confronti. In questa situazione, l'Arbitro, subendo il peso psicologico delle gravi e ripetute minacce decideva di proseguire la gara proforma onde evitare ulteriori aggressioni verbali e fisiche nei suo confronti. Al momento il risultato della gara era Vicovaro F.C. - Accademia Sporting Roma 2 - 3. Considerato che la decisione dell'Arbitro di proseguire la gara "pro forma" rientra nei suoi poteri, ai sensi dell'art 64 comma 2 delle NOIF e della Regola n. 5 del Regolamento del Gioco del calcio, considerato che la responsabilità dei fatti accaduti è da attribuire alla società VICOVARO F.C., visto l'art 10 comma 1 del C.G.S. [..]”. Avverso la decisione del Giudice Sportivo la società in data 22 novembre proponeva reclamo innanzi a Questa Corte Sportiva Territoriale, contestandone in toto il contenuto e la ricostruzione fattuale e chiedendo l’annullamento delle sanzioni. A tal proposito, la reclamante deduceva che al 43 del II° tempo, dopo la segnatura della terza rete, l’arbitro aveva fermato la competizione per minacce di morte ricevute dal giocatore Alivernini e per essere stato accerchiato da alcuni giocatori della stessa squadra che inveivano contro di lui. La reclamante deduceva, inoltre, che il giocatore Colantoni Federico era stato sostituito al 20’ e che lo stesso si sarebbe trovato in tribuna pertanto non prendeva parte alle invettive nei riguardi dell’arbitro. Veniva, altresì, evidenziato che l’arbitro non aveva adottato provvedimenti disciplinari, quali l’ammonizione o l’espulsione, nei confronti dei calciatori coinvolti. Lo stesso aveva invece disposto la ripresa del gioco dopo un’interruzione di circa 8 minuti, concedendo successivamente 5 minuti di recupero, per poi abbandonare il terreno di gioco al termine della gara senza che si verificassero ulteriori incidenti. Infine, non veniva consegnato ai dirigenti il rapporto di gara previsto. La reclamante non presentava richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 5 dicembre del 2024, svoltasi con modalità videoconferenza, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale esamina il reclamo in epigrafe. Preliminarmente, si rileva che Il reclamo non è stato notificato anche alla squadra avversaria. Di conseguenza, con riferimento al capo della decisione del Giudice Sportivo relativo alla perdita della gara, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 76, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione del principio del contraddittorio. Tale articolo, infatti, espressamente prevede che il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare. Ancora in via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile il capo della decisione del Giudice Sportivo relativo alla squalifica di una giornata del giocatore Colantoni Federico ai sensi dell’art. 137 c. 3 CGS, ai sensi del quale non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i provvedimenti disciplinari aventi ad oggetto, tra l’altro, la squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni. Con riferimento agli altri capi della decisione impugnata, Questa Corte ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento. Dalla lettura del referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS, invero, risulta che al 43’ minuto del 2 tempo il direttore di gara doveva sospendere la competizione per 6/7 minuti. Tale interruzione è stata causata dall’accerchiamento da parte dei calciatori del Vicovaro dopo la segnatura della rete da parte della squadra Atletico Sporting Club Roma. Al ché, i calciatori del Vicovaro accerchiavano l’arbitro e il n. 9 Alivernini Christian si avvicinava a questi con fare minaccioso a pochi centimetri dallo stesso dicendogli “guarda che cazzo hai fatto ora o mi dai rigore o ti gonfio, ti giuro ti vengo a cercare ovunque fino in macchina da qua non esci vedi quello che cazzo devi fare“. Nonostante il tentativo dell’arbitro di allontanarsi retrocedendo, il giocatore proseguiva con le minacce: “prendi il cartellino e ti spezzo le mani, non ti permettere a prenderlo riprendi la partita e vedi quello che cazzo devi fare”. Tra i giocatori avevano accerchiavano l’arbitro figuravano anche il vicecapitano e il capitano Solitari Manuel, che sempre con fare minaccioso si rivolgeva al direttore di gara dicendo “guarda mi hai fatto prende una gomitata quindi vedi che cazzo devi fare per riprende sta partita”. Impossibilitato a contattare le forze dell’ordine, a causa della situazione di accerchiamento e delle minacce ricevute, il direttore di gara decideva di riprendere la partita pro forma per salvaguardare la propria incolumità, poiché le condizioni psicologiche risultavano ormai compromesse dagli eventi accaduti al 43° minuto del secondo tempo. Al termine della gara, ulteriori minacce venivano rivolte all’arbitro, tra cui: "tanto ti aspetto davanti allo spogliatoio." Non avendo accesso sicuro allo spogliatoio, poiché alcuni giocatori ne impedivano l’ingresso, il direttore di gara richiedeva l’intervento delle forze dell’ordine. All’arrivo dei Carabinieri, un agente lo accompagnava dal campo allo spogliatoio per garantirne l’incolumità. Orbene, le condotte poste in essere dai calciatori Alivernini e Solitari sono senz’altro riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 36 c. 1 lett. a) CGS, a tenore del quale ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Le frasi da questi proferite nei riguardi dell’arbitro, infatti, rappresentano un’evidente violazione del dovere di rispetto nei confronti degli ufficiali di gara, manifestandosi senz’altro come condotte gravemente irriguardose. Tali espressioni non solo denotano un atteggiamento intimidatorio e minaccioso, ma esprimono un chiaro disprezzo dell’autorità del direttore di gara, idonee a compromettere il corretto svolgimento della competizione e le condizioni di sicurezza dello stesso. Pertanto, non sussistono dubbi circa la riconducibilità di tali condotte alla nozione di condotte ingiuriose e irriguardose prevista dall’art. 36 CGS. Risultano, altresì, congrue le sanzioni irrogate anche sotto il profilo della dosimetria sanzionatoria, considerato il minimo edittale irrogato al giocatore Solitari e la reiterazione delle condotte da parte del giocatore Alivernini che ne giustificano l’aggravamento. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla perdita della gara, ai sensi dell’art.76, comma 3 del C.G.S., e alla squalifica a carico del calciatore Colantoni Federico, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va incamerato.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it