C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 234 del 24/01/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GAP SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BONONI EDOARDO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.116 C5 DEL 27/11/2024 (Gara: GAP SSD ARL – ARDEA C.A5 del 23/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C1) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 188 del 13/12/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GAP SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BONONI EDOARDO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.116 C5 DEL 27/11/2024 (Gara: GAP SSD ARL – ARDEA C.A5 del 23/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C1) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 188 del 13/12/2024

Con delibera pubblicata il 27.11.2024 sul C.U. n. 116 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale – attività calcio a 5 -, con riferimento alla gara GAP SSD ARL – ARDEA C.A5 del 23/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C1, irrogava: la sanzione dell’ammenda di euro 100,00 alla società Gap ssd a r.l. “[..] Perché propri sostenitori nel corso della gara ed in più occasioni rivolgevano espressioni irriguardose e minacciose all'arbitro [..]”; la sanzione della squalifica del calciatore Bonomi Edoardo (Gap ssd a rl) per 4 gare, “[..] Per aver rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo dell'arbitro. (Art. 36 comma 1 lett.a) [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo asserendo che quanto riportato nel referto arbitrale non corrisponderebbe alla realtà dei fatti. A tal proposito, con riferimento al giocatore Bonomi, la reclamante deduceva che lo stesso si sarebbe limitato a chiedere dei chiarimenti all’arbitro in merito ad un’azione di gioco, sicché, a seguito di un presunto atteggiamento stizzito del direttore di gara, il giocatore avrebbe reagito proferito una parola offensiva nei riguardi del direttore di gara che poi lo aveva espulso. Con riferimento gli insulti del pubblico all’arbitro, la reclamante escludeva che propri sostenitori ne fossero responsabili, quanto piuttosto a soggetti riconducibili ad altra squadra di calcio a 5 e di essersi comunque prodigata la presidentessa della GAP ssd a rl, nel corso della competizione, affinché tali soggetti cessassero di proferire determinate parole vista anche la presenza di bambini, senza tuttavia, riuscirvi. Per l’effetto, la reclamante chiedeva la riforma della decisione del Giudice Sportivo, con stralcio dell’ammenda e riduzione della squalifica irrogata al calciatore Bonomi. La reclamante presentava richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 12 dicembre del 2024, svoltasi con modalità videoconferenza, la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe. Era presente per la reclamante la sua presidentessa, sig.ra Gabriella Pomposelli quale si riportava all’atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, in via preliminare, rilevava l’inammissibilità del ricorso con riferimento alla sanzione dell’ammenda irrogata alla GAP ssd a rl, in ragione della disposizione di cui all’art. 137 c.3 lett. d), a tenore del quale non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: (…) d) provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica; provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile. Quanto al calciatore Bonomi Edoardo, dal referto arbitrale risulta che lo stesso, dalla panchina, a gioco fermo, si era rivolto all’arbitro con frasi quali “hai rovinato la partita coglione, pezzo di merda”, continuando con tali insulti anche dopo la sua espulsione. Orbene, osserva il decidente innanzitutto che, come noto, ai sensi dell’art. 61 c.1 CGS il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata dei fatti ivi riportati salvo intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza, di talché gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati (CFA, Sez. IV, n. 7/2019-2020). Fermo quanto sopra, non vi è alcun dubbio che le frasi proferite dal giocatore Bonomi siano ingiuriose ed irriguardose nei riguardi del direttore di gara. Ad avviso di Questa Corte, pertanto, la qualificazione giuridica attribuita dal Giudice Sportivo alla condotta posta in essere dal giocatore, sub art. 36 c.1 lett. a) del CGS risulta corretta. Parimenti, anche sotto il profilo della dosimetria sanzionatoria, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo - squalifica per quattro gare - risulta congrua. Ciò in quanto, a seguito della novella all’art. 36 CGS intervenuta nel 2023 – che ha raddoppiato le sanzioni minime ivi indicate rispetto alla precedente previsione - ai calciatori e ai tecnici, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per 4 giornate o a tempo determinato, Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

 Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all’ammenda, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S. Di respingere il reclamo, confermando la rimanente decisione impugnata. Il contributo va incamerato

 

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