C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 234 del 24/01/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO TORRE MAURA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DE FELICE DANILO FINO AL 31/01/2025, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DELLA VECCHIA TIZIANO FINO AL 28/02/2025, A CARICO DEL CALCIATORE BRANCATO SIRIO PER 6 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI SFORZA GIANLUCA E PACIOTTI ALESSIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 LND DEL 28/11/2024 (Gara: D.PINO PUGLISI NETTUNO II – ATLETICO TORRE MAURA del 23/11/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO TORRE MAURA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DE FELICE DANILO FINO AL 31/01/2025, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DELLA VECCHIA TIZIANO FINO AL 28/02/2025, A CARICO DEL CALCIATORE BRANCATO SIRIO PER 6 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI SFORZA GIANLUCA E PACIOTTI ALESSIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 LND DEL 28/11/2024 (Gara: D.PINO PUGLISI NETTUNO II – ATLETICO TORRE MAURA del 23/11/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024
Con rituale reclamo, la società Atletico Torre Maura ha impugnato le sanzioni in epigrafe, sostenendo che le condotte tenute nei confronti del direttore di gara andavano sanzionate in misura minore perché i propri tesserati non proferivano alcun insulto nei confronti dell’arbitro avendo solo un atteggiamento nervoso e che il calciatore Della Vecchia rientrava sul terreno di gioco perché non aveva le chiavi dello spogliatoio. Ascoltata la società in sede di audizione, essa ribadiva le proprie doglianze e chiedeva la riduzione delle sanzioni. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risultano accuratamente descritte le condotte dei tesserati della reclamante. Il calciatore Della Vecchia, infatti, ingiuriava ripetutamente l’arbitro tentando di raggiungerlo e venendo trattenuto dai compagni per poi reiterare le ingiurie all’intervallo, il calciatore Brancato compiva atto di violenza nei confronti di un avversario e offendeva il direttore di gara, i calciatori Sforza e Paciotti ingiuriavano l’arbitro, il dirigente De Felice tentava di venire a contatto con l’arbitro ingiuriandolo e minacciandolo. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione all’entità delle sanzioni comminate che devono essere confermate. Per quanto attiene l’ammenda, la sanzione è da quantificarsi in maniera più lieve, anche alla luce dei consueti parametri utilizzati da questo organo di giustizia sportiva in casi analoghi. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 300,00, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.
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