C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 234 del 24/01/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ BARBATO FOOTBALL ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MASI MAURIZIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.192 LND DEL 19/12/2024 (Gara: BARBATO FOOTBALL ACADEMY – C.S.V. BREDA S.S.D.R.L. del 14/12/2024 – Campionato Under 18 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 223 del 17/01/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ BARBATO FOOTBALL ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MASI MAURIZIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.192 LND DEL 19/12/2024 (Gara: BARBATO FOOTBALL ACADEMY – C.S.V. BREDA S.S.D.R.L. del 14/12/2024 – Campionato Under 18 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 223 del 17/01/2025

La società Barbato Football Academy ha proposto appello per la squalifica per 5 gare inflitte all’allenatore Masi Maurizio dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto. A sostegno di quanto sopra la reclamante pone in evidenza che l’arbitro al 2° minuto del secondo tempo ha allontanato dal terreno di gioco, mostrandogli il cartellino rosso, il tecnico Masi Maurizio per avergli contestato un fallo laterale, protestando in quanto inesistente. Prima di lasciare il terreno di gioco il tecnico continuava a protestare contro gli occupanti la panchina avversaria, quindi raggiungeva gli spogliatoi. La società tiene a ribadire che le frasi irriguardose, addebitate al Masi, sono quelle rivolte ai dirigenti ospiti e non all’arbitro. Chiede pertanto una riduzione della squalifica inflitta al proprio tecnico Masi Maurizio. Questo Organo di Giustizia Sportiva, dopo aver letto nei dettagli il reclamo ed il referto arbitrale, in cui sono evidenziati gli atteggiamenti di protesta del tecnico nei confronti dei dirigenti avversari e del direttore di gara, il quale nel vedersi avvicinare il Masi lo allontanava con una mano, si è reso conto che, in effetti, si è trattato di un reiterato atteggiamento di protesta nelle situazioni in argomento. Ciò detto, alla luce delle predette considerazioni, si può ritenere accoglibile la richiesta della reclamante di riduzione della sanzione, in quanto non si ravvisano comportamenti irriguardosi nei confronti dell’arbitro. Per cui, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Masi Maurizio a 3 gare. Il contributo va restituito.

 

 

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