C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 234 del 24/01/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ACADEMY LADISPOLI SRL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MAGRI SALVATORE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.201 LND DEL 30/12/2024 (Gara: CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 – ACADEMY LADISPOLI SRL del 21/12/2024 – Campionato Under 19 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 223 del 17/01/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ACADEMY LADISPOLI SRL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MAGRI SALVATORE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.201 LND DEL 30/12/2024 (Gara: CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 – ACADEMY LADISPOLI SRL del 21/12/2024 – Campionato Under 19 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 223 del 17/01/2025
La società Academy Ladispoli con il presente ricorso, contesta il provvedimento disciplinare a carico del calciatore Magri Salvatore per 4 gare, come riportato nel Comitato Ufficiale numero 201 del 30\12\2024. La ricorrente precisa che il calciatore Magri Salvatore veniva espulso, alla fine incontro, dall’arbitro in un finale di gara molto concitato dovuto a toni accesi da entrambi le parti. Il calciatore, di ruolo portiere, a seguito di un goal subito negli ultimi minuti della partita che consentivano alla squadra di casa di vincere l’incontro per 2 a 1, riceveva, da parte degli atleti della squadra avversaria, offese e sberleffi, per cui reagiva istintivamente, ma non assumeva comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara. La reclamante pone in evidenza che l’arbitro non assumeva alcun provvedimento disciplinare a carico del Magri, come risulta dal rapporto di fine gara. Anche il predetto calciatore presentava una memoria difensiva a questa Corte Sportiva ribadendo quanto riferito dalla società. In relazione a quanto sopra scritto, la reclamante chiede una riduzione della sanzione comminata al calciatore in questione. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, pur prendendo atto di quanto asserisce la reclamante ed il calciatore nella sua memoria difensiva, non può non mettere in evidenza un aspetto fondamentale, cioè che il direttore di gara nel proprio rapporto specifica che il calciatore, al momento del rientro negli spogliatoi, gli rivolgeva la seguente frase “sei un pezzo di m…… e poi dicono che ti menano”. Detto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva, in considerazione di quanto sopra riportato, e tenuto conto di quanto scritto dal direttore di gara nel proprio rapporto, in cui emerge chiaramente l’espressione offensiva rivolta dal calciatore in riferimento all’arbitro al termine della partita, non può che confermare la sanzione di 4 gare inflitta dal Giudice di primo grado al calciatore Magri Salvatore. Pertanto, questa Corte Sportiva,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.
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