C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 236 del 24/01/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LIBERO POLZELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. FLORA 92 CALCIO A 5, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALLA SEZIONE 6D DEL C.U. N. 1 DELL’11.7.2023 DEL C.R. LAZIO, DEL SIG. MATTEO STOPPA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. FLORA 92 CALCIO A5, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 61, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. MAICOL FERRARO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. FLORA 92 CALCIO A5, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 61, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG.SIMONE GIORGI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D.FLORA 92 CALCIO A5, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 61, COMMA 5, DELLE N.O.I.F. NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D.FLORA 92 CALCIO A5 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART 6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 165 del 29/11/2024

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LIBERO POLZELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. FLORA 92 CALCIO A 5, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALLA SEZIONE 6D DEL C.U. N. 1 DELL’11.7.2023 DEL C.R. LAZIO, DEL SIG. MATTEO STOPPA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. FLORA 92 CALCIO A5, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 61, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. MAICOL FERRARO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. FLORA 92 CALCIO A5, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 61, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG.SIMONE GIORGI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D.FLORA 92 CALCIO A5, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 61, COMMA 5, DELLE N.O.I.F. NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D.FLORA 92 CALCIO A5 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART 6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 165 del 29/11/2024

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n.. 30 pfi 24-25, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito alla condotta della società Flora 92 Calcio a 5 che, in occasione delle gare contro la società New Team RC5 del 3.12.2203 e del 6.4.2024, valevoli per il campionato Under 15, ha schierato in posizione irregolare il calciatore sig. A.C.” deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale : 1. Il sig. Libero Polzella, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Flora 92 Calcio A 5; 2. il sig. Matteo Stoppa, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Flora 92 Calcio A5; 3. il sig. Maicol Ferraro, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Flora 92 Calcio A5; 4. il sig. Simone Giorgi, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D.Flora 92 Calcio A5; 5. La società A.S.D. Flora 92 Calcio A5; per rispondere: 1. Il sig. Libero Polzella, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Flora 92 Calcio A 5: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dalla Sezione 6D del Comunicato Ufficiale n. 1 dell’11.7.2023 del Comitato Regionale Lazio per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Flora 92 Calcio A5, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. A.C. prendesse parte ad oltre dieci gare, tutte valevoli per il girone B del campionato Regionale Under 15 di Calcio A5, nonostante fosse nato nell’anno 2014 e la competizione fosse riservata ai calciatori nati negli anni 2009 e 2010: 2. Il sig. Matteo Stoppa, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Flora 92 Calcio A5: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società A.S.D. Flora 92 Calcio A5 in occasione di quattro della gare A.S.D. New Team - A.S.D. Flora 92 Calcio A5 tutte valevoli per il girone B del campionato Regionale Under 15, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro attestando in tal modo la regolare partecipazione all’incontro del sig. A.C., nato nell’anno 2014, nonostante la competizione fosse riservata ai calciatori nati negli anni 2009 e 2010; 3. Il sig. Maicol Ferraro, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Flora 92 Calcio A5: - della violazione dell’art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società A.S.D. Flora 92 Calcio A5 in occasione di otto gare, tutte valevoli per il girone B del campionato Regionale Under 15, sottoscritto le distinte consegnate all’arbitro attestando in tal modo la regolare partecipazione all’incontro del sig. A.C., nato nell’anno 2014, nonostante la competizione fosse riservata ai calciatori nati negli anni 2009 e 2010; 4. ll sig. Simone Giorgi, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D.Flora 92 Calcio A5: - della violazione dell’art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società A.S.D. Flora 92 Calcio A5 in occasione della gara Polisportiva Nazareth- A.S.D. Flora 92 Calcio A5 del 2.3.2024, valevole per il girone B del campionato Regionale Under 15, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro attestando in tal modo la regolare partecipazione all’incontro del sig. A.C., nato nell’anno 2014, nonostante la competizione fosse riservata ai calciatori nati negli anni 2009 e 2010; 5. la società A.S.D.Flora 92 Calcio A5 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Libero Polzella, Matteo Stoppa, Maicol Ferraro e Simone Giorgi. Il procedimento trae origine dalla segnalazione sul Portale Tutela Minori dell’8.4.2024, inviata dal delegato alla tutela dei minori della società New Team RC5 che evidenzia che la società A.S.D. Flora 92 c5, nel corso di due gare valevoli per il girone B del campionato Under 15 Regionale della stagione sportiva 2023 - 2024 giocate il 3 dicembre 2023 ed il 6 aprile 2024 entrambe contro la squadra della New Team Calcio a 5, ha schierato un giovanissimo atleta nato nell’anno 2014 che aveva, pertanto, un’età inferiore di 5 anni rispetto a quella agli atleti ammessi a partecipare alle gare della categoria, che dovevano in tale stagione sportiva essere nati negli anni 2009 e 2010. In occasione di entrambe le gare, il segnalante riferiva di aver constatato che il giovanissimo atleta era stato inserito nella distinta di gara; alla richiesta di spiegazioni rivolta al dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D Flora 92 c5, poi, lo stesso rispondeva che la società era solita farlo giocare e che nessuno fino ad ora aveva sollevato problemi in merito. I segnalatori riferivano che in occasione della partita del 3 dicembre 2023 (andata), preoccupati per la tutela e sicurezza del giovanissimo tesserato (A. C. - 12.09.2014) della società ASD Flora 92 c5 ed anche perché espressamente vietato dal regolamento, i medesimo non volevano farlo partecipare alla gara. Iniziava così una discussione con i dirigenti della società ASD Flora 92 calcio 5, terminata con una dichiarazione consegnata all’ufficiale di gara…; Nella seconda partita del 06 aprile 2024 (ritorno), con stupore si verificava la stessa situazione della partita di andata e nonostante gli inviti a non schierare un bambino di nemmeno 10 anni in una gara con ragazzi di 15 compiuti, l’allenatore del Flora, ignorava la richiesta rispondendo che il giovane avrebbe preso parte alla gara in qualsiasi caso. Dalla documentazione istruttoria in atti risulta che il genitore del bambino, in sede di audizione disposta dalla Procura Federale, aveva confermato che il proprio figlio, negli ultimi due anni, aveva disputato i campionati regionali con la selezione under15 della società ASD Flora 92 c5. e che aveva preso parte a quasi tutte le partite della scorsa stagione, non disponendo la società di iscritti sufficienti a formare una compagine di pari età (pulcini anno 2014) e che la decisione di aggregarlo alla squadra degli u15 era presa di comune accordo con la società . Il genitore aveva riferito, altresì, anche di rimostranze e lunghe e complesse discussioni, e di aver tuttavia, sempre ricevuto rassicurazioni dalla società che sosteneva che la partecipazione del bambino alle suddette competizione non costituiva un problema, ma che la società avrebbe evitato al piccolo A. la presenza in quegli incontri dove le squadre avversarie fossero sembrate “particolarmente prestanti dal punto di vista fisico”, come poi è regolarmente avvenuto. Il presidente della società, sig. Libero Polzella, in sede di audizione disposta dalla Procura Federale, confermava tale ricostruzione dei fatti, dichiarando di essere stato consapevole del fatto che le regole impedivano la partecipazione di un tesserato nato nel 2014 a campionati riservati ai tesserati nati negli anni 2009-2010, ma di aver deciso di mantenere il punto per consentire al giovane di svolgere l’attività sportiva che desiderava, piuttosto che attenersi al regolamento. Alla riunione del 28.11.2024, tenutasi con modalità videoconferenza, era presente, per la Procura Federale, l’Avv. Loredana Fardello. Per i deferiti nessuno era presente. La Procura Federale si riportava integralmente al deferimento in oggetto, e chiedeva le seguenti sanzioni: Libero Polzella, mesi 15 di inibizione; Stoppa Matteo, mesi 6 di inibizione; Ferraro Maicol, mesi 9 di inibizione; Giorgi Simone, mesi 3 di inibizione; Flora 92 Calcio a 5, euro 900,00 e n.13 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2024/2025. Questo Tribunale Federale Territoriale ritiene i fatti contestati siano provati, come emerge inconfutabilmente dalla documentazione versata in atti. Pur riconoscendo che la scelta dei deferiti potrebbe essere stata influenzata da difficoltà organizzative e dalla volontà di offrire al giovane calciatore un’opportunità di praticare un’attività sportiva in assenza di alternative adeguate e sebbene non risulti agli atti che il giovane calciatore abbia subito infortuni o riportato danni fisici concreti, le condotte poste in essere dai deferiti – che hanno permesso la partecipazione del giovanissimo calciatore nonostante lo stesso fosse nato nell’anno 2014 e la competizione fosse riservata ai calciatori nati negli anni 2009 e 2010 – rimangono comunque censurabili per i rischi potenziali per la salute a cui è stato esposto il giovane, nel confrontarsi con giocatori significativamente più grandi, sebbene non risultino integrando violazione delle disposizioni richiamate dalla Procura Federale, in particolare dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 61, comma 5, delle NOIF. Sotto il profilo della dosimetria della sanzione, si ritiene, tuttavia, che una misura congrua e proporzionata alla effettiva gravità delle condotte debba essere inferiore rispetto a quella proposta dalla Procura Federale, anche tenuto conto che non si sono, in concreto, registrate conseguenze fisiche per il giovane calciatore – verosimilmente anche per i riferiti accorgimenti adottati dalla società per tutelare la salute del bambino, come la sua esclusione dalle gare ritenute fisicamente più rischiose - , e che la sua partecipazione non ha alterato l’equilibrio competitivo del campionato a vantaggio della società. Per le suestese ragioni, il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Polzella Libero, mesi 6 di inibizione; - Stoppa Matteo, mesi 2 di inibizione; - Ferraro Maicol, mesi 4 di inibizione; - Giorgi Simone, giorni 20 di inibizione; - Flora 92 Calcio a 5, euro 500,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.

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