C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 236 del 24/01/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD HONEY SOCCER CITY SSD ARL PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 196 del 20/12/2024
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD HONEY SOCCER CITY SSD ARL PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 196 del 20/12/2024
A seguito di indagini, la Procura Federale riteneva che il calciatore sig. Klan Ignacy Jan, all’atto della richiesta di tesseramento per la società ASD Honey Soccer City SSDARL, autorizzato in data 4.3.2024 e poi revocato, avesse dichiarato di non essere mai stato tesserato per una società affiliata a federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione polacca che riferiva il precedente tesseramento per la società MKS Polonia W-wa. A riguardo, rilevava che, con accordo ex art. 126 C.G.S., definivano le proprie posizioni il sig. Klan Ignacy Jan nonché la ASD Honey Soccer City SSDARL ma che quest’ultima mancava di ottemperare l’accordo raggiunto e che pertanto esso risultava decaduto. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale la società ASD Honey Soccer City SSDARL a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per il comportamento del proprio tesserato Klan Ignacy Jan. All’udienza del 19 dicembre 2024 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Alessandro Avagliano, mentre nessuno compariva per la società. Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l’integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità della deferita e che, per l’effetto, la società ASD Honey Soccer City SSDARL fosse sanzionata con € 666,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale. Risulta, infatti, che il calciatore Klan Ignacy Jan, al momento del suo tesseramento per la società deferita avesse dichiarato di non essere stato precedentemente tesserato all’estero, circostanza rivelatasi poi inveritiera, e che lo stesso era addivenuto a un patteggiamento prima del deferimento. Parimenti, risulta accertata per tabulas la decadenza dal patteggiamento ai sensi dell’art. 126 C.G.S., risultando, invece, validamente irrogata la sanzione del calciatore suddetto, del cui comportamento la società è oggettivamente responsabile. La ASD Honey Soccer City SSDARL, pertanto, merita di essere sanzionata nella misura stabilita dal dispositivo, ritenuta congrua in relazione sia al materiale svolgersi degli eventi sia alla condotta processuale tenuta, con il raggiungimento di un patteggiamento prima del deferimento e la sua successiva decadenza. Il tutto tenuto conto anche della categoria e dell’ambito dilettantistico in cui l’infrazione si è consumata. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Di ritenere la società Honey Soccer City SSD ARL responsabile delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di comminare alla stessa l’ammenda di euro 500,00. Si trasmetta agli interessati.
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