C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 236 del 24/01/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BERNARDINO BERTA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD ACCADEMIA R. TUSCOLANO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 39, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACCADEMIA R. TUSCOLANO C. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 212 del 10/01/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BERNARDINO BERTA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD ACCADEMIA R. TUSCOLANO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 39, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACCADEMIA R. TUSCOLANO C. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 212 del 10/01/2025

A seguito di segnalazione del 24.7.2024, svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Bernardino Berta, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Accademia R. Tuscolano, avesse colpito con un calcio a una gamba e uno schiaffo sul viso il sig. C. L., calciatore tesserato per la società U.S.D. MCO Calcio, al termine della gara U.S.D. MCO Calcio - A.S.D. Real Tuscolano del 22.1.2023, disputata in Oriolo Romano (VT) presso il campo comunale e valevole per il girone A del campionato Under 15 Regionali Maschili. Per tali motivi, la Procura Federale deferiva davanti questo Giudice Federale il sig. Bernardino Berta per violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3 C.G.S. nonché la società ASD Accademia R. Tuscolano a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 C.G.S.. All’udienza del 9 gennaio 2025 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Massimo Giuseppe Adamo, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l’integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Bernardino Berta fosse sanzionato con un anno di inibizione e la società ASD Accademia R. Tuscolano con euro 800,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e in particolare dalle identificazioni da parte del sig. C.L. e del sig. Massimiliano Pozzoli, dirigente accompagnatore tesserato per la società MCO Calcio UTD, nonché del video che riprende tutte le sequenze dell’episodio. È evidente, quindi, la particolare gravità del comportamento del sig. Bernardino Berta che, al termine della partita suddetta, aggrediva fisicamente il calciatore infraquindicenne C.L. con uno schiaffo al volto ed un calcio alla gamba. L’intensa antigiuridicità della condotta, tenuta da un adulto nei confronti di un giovanissimo calciatore minorenne – in spregio non solo delle più elementari regole sportive e del ruolo educativo che un dirigente di una squadra di under 15 deve sempre mantenere ma anche ma che delle più basilari norme che regolano il vivere civile – determina quindi la quantificazione della sanzione al deferito nell’inibizione per un anno. Consegue quindi la responsabilità oggettiva della società nella misura stabilita nel dispositivo. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: -Berta Bernardino, inibizione per n.1 anno; -Accademia R.Tuscolano C., ammenda di euro 500,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.

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