C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 246 del 31/01/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD VITERBO FOOTBALL CLUB SC PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 225 del 17/01/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD VITERBO FOOTBALL CLUB SC PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 225 del 17/01/2025
Il Procuratore Federale Interregionale ha ritenuto di deferire al Tribunale Federale Territoriale del Lazio, per responsabilità oggettiva, la Società ASD Viterbo Football Club SC ex art. 6 comma 2 del CGS, a seguito delle violazioni ascrivibili al Sig. Baccar Atef. Tutto nasce dall’attività di indagine espletata dalla Procura Federale nel procedimento disciplinare avente ad oggetto le dichiarazioni del Sig Baccar Atef, il quale in occasione del tesseramento con la Società Viterbo Football Club SC dichiarava di non essere mai stato tesserato con una Federazione estera. Nel corso del suddetto procedimento sono state acquisiti i seguenti documenti: Mail datata 07/03/2024 della Federazione calcio tunisina dalla quale si evinceva che il calciatore Baccar Atef era stato tesserato presso una Società alla stessa affiliata; Dichiarazione del predetto calciatore in occasione del tesseramento con la ASD Viterbo Football Club SC, con la quale affermava di non essere mai stato tesserato con una Federazione estera; Richiesta di tesseramento presentato dalla predetta Società in data 21/02/2024; Approvazione del tesseramento del calciatore, Sig. Baccar Atef del 07/03/2024 da parte dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.; Revoca datata 07/03/2024 del tesseramento del calciatore in questione con la Società ASD Viterbo Football Club SC, ex art. 42, comma 1 lett. a delle NOIF; Foglio censimento per la stagione sportiva 2023-2024 della predetta Società. Ritenuto, pertanto, dallo svolgimento delle attività di indagini, che il Sig. Baccar Atef presentava, per la stagione sportiva 2023-2024, una richiesta di tesseramento per la ASD Viterbo Football Club SC, basata su dichiarazioni mendaci, con violazione dell’art. 4, comma 1 del CGS, in relazione agli artt.32, comma 2 del CGS e 40, comma 6 delle NOIF; Ritenuto, altresì, che dal descritto comportamento, ascrivibile al Sig. Baccar Atef, tesserato per la Società in oggetto, derivi per la stessa la responsabilità oggettiva, ex art. 6, comma 2. Tutto ciò premesso, all’esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, il calciatore Baccar Atef e la società ASD Viterbo Football Club SC definivano le rispettive posizioni ex art. 126 del CGS, ma quest’ultima non versava l’ammenda pattuita e pertanto causava la risoluzione dell’accordo raggiunto con la Procura Federale. Per tali motivi la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Territoriale del Lazio la Società ASD Viterbo Football Club SC, ex art. 6, comma 2 del CGS per responsabilità oggettiva a seguito della condotta posta in essere dal proprio tesserato. All’udienza del 16/01/2025 era presente la Procura Federale, mentre nessuno compariva per la Società deferita. Il Tribunale, verificata la regolarità delle notifiche per la regolarità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva chiedendo che alla Società in oggetto, previo accertamento della responsabilità della stessa, fosse irrogata l’ammenda di euro 666,00. Questo Tribunale, riunitosi da remoto in data 16/01/2025, rileva che i fatti, oggetto di deferimento, sono accertati per “tabulas”. Risulta, infatti, sia dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale che dall’attività istruttoria svolta, che il calciatore Baccar Atef, al momento del suo tesseramento per la società ASD Viterbo Football Club SC, fosse tesserato per una società affiliata alla federazione tunisina; lo stesso calciatore patteggiava, poi, con la Procura, prima del deferimento, la sanzione di due giornate di squalifica. Anche la società in questione raggiungeva un accordo ex art. 126 CGS, ma tale intesa decadeva a causa del mancato versamento della sanzione pecuniaria. Pertanto, alla luce di tutto ciò, è accertata la responsabilità della Società ASD Viterbo Football Club SC, la cui condotta merita di essere sanzionata. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Di ritenere la società Viterbo Football Club SC responsabile delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di comminare alla stessa l’ammenda di euro 500,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
Share the post "C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 246 del 31/01/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD VITERBO FOOTBALL CLUB SC PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 225 del 17/01/2025"
