C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 255 del 07/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SAVIO S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TRAUNINI DIEGO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.85 SGS DEL 21/11/2024 (Gara: CYNTHIALBALONGA – SAVIO S.R.L. del 17/11/2024 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 6/12/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SAVIO S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TRAUNINI DIEGO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.85 SGS DEL 21/11/2024 (Gara: CYNTHIALBALONGA – SAVIO S.R.L. del 17/11/2024 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 6/12/2024

 La Corte d’Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 85 del 21.11.2024 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo, ritiene di respingere il reclamo della Savio Calcio, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. Difatti, è stato ritenuto violento il comportamento tenuto dal Sig. Traunini, che ha colpito l’avversario e che pur non avendo causato danni fisici permanenti è connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altro giocatore (CSA C.U. n. 52 del 14.11.2008). Quello che determina la valutazione del comportamento antisportivo e gravemente violento del calciatore è l’oggettiva delibazione relativa alla natura e alla pericolosità del gesto di cui si discute per cui deve essere qualificato violento e quindi suscettibile dell’irrogazione della corrispondente sanzione, quel comportamento le cui caratteristiche oggettive lo fanno definire tale, anche alla sua estraneità alla dinamica del gioco. Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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