C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 255 del 07/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FB5 TEAM ROME A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CANU GIANLUCA FINO AL 30/06/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.45 C5 DEL 28/11/2024 (Gara: FB5 TEAM ROME A R.L. – FORTY FIGHTERS del 27/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Femminile Serie D Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FB5 TEAM ROME A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CANU GIANLUCA FINO AL 30/06/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.45 C5 DEL 28/11/2024 (Gara: FB5 TEAM ROME A R.L. – FORTY FIGHTERS del 27/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Femminile Serie D Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024
La Corte d’Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 72 del 7.11.2024 del Giudice Sportivo della FIGC, CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo della SSD FB5 TEAM ROME ARL, in relazione alla squalifica a carico del dirigente accompagnatore Canu Gianluca ai sensi dell’art. 28, comma 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva. La Corte d’Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo ad oggetto riducendo le squalifiche a carico del ricorrente dirigente Canu, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce la sussistenza degli insulti del dirigente della SSD FB5 TEAM ROME ARL nei confronti della giocatrice n.8, cosi pure l’attuazione della stessa di una condotta irriguardosa simbolo di un comportamento antisportivo e provocatorio nei confronti del dirigente stesso. Allo stesso tempo la refertazione arbitrale appare lacunosa su alcuni avvenimenti, tali condotte sono certamente reprensibili, ma non nei termini in cui sono state refertate dal Sig. Arbitro, che avrebbe dovuto impedire o quantomeno evitare il persistere di tali comportamenti da entrambe le parti; la Corte riconosce l’aggressione verbale alla calciatrice della squadra avversaria, ma quest’ultima espressione non è considerata palesemente di portata discriminatoria per motivi di sesso nei confronti della giocatrice che a sua volta ingiuriava in modo diretto ed irriguardoso il dirigente. La Corte, pertanto, ritiene di poter ridurre la sanzione irrogata dal c.u. n.45 del 28/11/2024. Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo l’inibizione a carico del dirigente Canu Gianluca al 31/01/2025. Il contributo va restituito. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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