C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 255 del 07/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIRTUS LAZIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SANTANGELO FRANCESCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.146 C5 DEL 18/12/2024 (Gara: F.C. PALOMBARA – VIRTUS LAZIO del 13/12/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 223 del 17/01/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIRTUS LAZIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SANTANGELO FRANCESCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.146 C5 DEL 18/12/2024 (Gara: F.C. PALOMBARA – VIRTUS LAZIO del 13/12/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 223 del 17/01/2025

La Virtus Lazio impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di cinque gare al proprio calciatore Francesco Santangelo, “reo” di aver compiuto atti di violenza verso un calciatore avversario ed aver rivolto, da fuori il terreno di gioco, dopo il provvedimento di espulsione, ripetute espressioni offensive e minacciose all’indirizzo dell’arbitro. La Società reclamante, nella propria memoria difensiva, negava che il Santangelo fosse stato artefice di atti violenti verso un calciatore avversario; affermava, viceversa, che si fosse trattato di una normale scontro di gioco per il quale poteva essere irrogata al massimo la squalifica di una giornata; nulla diceva, invece la reclamante, sulle offese e minacce rivolte all’arbitro. Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto in data 16/01/2025, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto. Dal dettagliato referto arbitrale emerge che al 14° della 2° frazione di gioco il calciatore Francesco Santangelo veniva espulso per gioco falloso nei confronti di un calciatore avversario (entrava a piedi uniti su un calciatore avversario, senza alcuna possibilità di giocare la palla); dopo la notifica del provvedimento disciplinare, si posizionava all’esterno del terreno di gioco, da dove insultava pesantemente e reiteratamente l’arbitro per il resto della gara. Questa Corte ritiene che la condotta tenuta dal calciatore Santangelo prima nei confronti del calciatore avversario e dopo verso il direttore di gara sia stata giustamente sanzionata dal Giudice di 1°grado, la cui entità non merita di essere ridotta, alla luce dell’art. 36, comma 1 lett. a) c.g.s. Per tutto quanto detto, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.

 

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