C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 255 del 07/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CASTIGLIONE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CALABRESI ANGELO FINO AL 18/10/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.87 LND DEL 10/10/2024 (Gara: ROBUR TEVERE – CASTIGLIONE CALCIO del 5/10/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CASTIGLIONE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CALABRESI ANGELO FINO AL 18/10/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.87 LND DEL 10/10/2024 (Gara: ROBUR TEVERE – CASTIGLIONE CALCIO del 5/10/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Castiglione Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che le aveva comminato la punizione sportiva della perdita della gara e le sanzioni accessorie per l’irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore Souihi Amin. Il Giudice rilevava come il calciatore, al momento della disputa della gara, non avesse ancora conseguito il tesseramento in quanto la pratica non era stata ancora definita, trattandosi di dilettante straniero, per il quale il vincolo regolare decorre dall’approvazione da parte degli uffici federali e non dall’invio della documentazione. Nei motivi del reclamo la società sottolinea come il calciatore avesse conseguito la cittadinanza italiana nel gennaio 2024 e quindi ben prima della disputa della gara e fosse cittadino italiano al momento della richiesta di rinnovo del tesseramento, ragione per cui, al di là della compilazione del modulo di tesseramento, nel quale si riportava la dicitura dilettante straniero, come resa dal sistema informatico, la decorrenza del vincolo doveva retrocedere alla data dell’invio del modulo di tesseramento, avvenuta prima della disputa della gara. La Corte rilevava come, in punto di fatto, le affermazioni della reclamante fossero fondate. Infatti, dalla documentazione anagrafica, costituita dalla carta d’identità rilasciata in data 9-1-2024, il calciatore risultava essere già cittadino italiano. In forza di tale status il suo tesseramento avrebbe dovuto seguire le norme relative ai dilettanti di nazionalità italiana, mentre era stato inoltrato con l’indicazione “dilettante straniero” e quindi gli era stata data la decorrenza dell’approvazione da parte dell’ufficio tesseramenti della F.I.G.C. e non quella della trasmissione, come invece avviene in caso di tesseramento di dilettante italiano. La Corte aveva altresì rilevato come nella specie, al di là della errata indicazione nel modulo di trasmissione di tesseramento dello status del calciatore, la decorrenza avrebbe dovuto essere considerata quella relativa alle modalità previste per l’effettiva cittadinanza del calciatore, ma tale correzione non poteva essere operata dalla Corte ma andavano rimessi gli atti alla competente sezione del Tribunale Federale Nazionale per l’esame della questione e le determinazioni di competenza. Ciò posto, rimetteva all’Organo competente per l’esame di merito e le determinazioni del caso. Il Tribunale Federale Nazionale, sezione tesseramento, condividendo integralmente le considerazioni della Corte, con decisione depositata il 18-12-2024, dichiarava la decorrenza del tesseramento del calciatore a decorrere dall’invio del modulo di tesseramento. La decisione non veniva impugnata da alcuno nei termini regolamentari e passava in giudicato. È quindi accertato che il tesseramento del calciatore ha avuto decorrenza antecedente alla disputa della gara e la sua posizione era quindi assolutamente regolare. Il reclamo, di conseguenza, va accolto, con annullamento di tutte le sanzioni irrogate ed il ripristino del risultato acquisito sul campo: ROBUR TEVERE 2 – CASTIGLIONE CALCIO 4. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di ripristinare il risultato acquisito sul campo: Robur Tevere - Castiglione Calcio 2 - 4. Il contributo va restituito.
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