C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 255 del 07/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PANTANELLO ANAGNI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CATILLI GIANLUCA PER 8 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE BIANCHI ALESSIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.208 LND DEL 9/01/2025 (Gara: PANTANELLO ANAGNI – ACUL CECCANO OMNIA del 5/01/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PANTANELLO ANAGNI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CATILLI GIANLUCA PER 8 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE BIANCHI ALESSIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.208 LND DEL 9/01/2025 (Gara: PANTANELLO ANAGNI – ACUL CECCANO OMNIA del 5/01/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025
La società Pantanello Anagni, con il presente ricorso ha proposto appello contestando la decisione assunta dal Giudice Sportivo del C.R. Lazio con il comunicato ufficiale indicato in oggetto, con cui ha sanzionato per 8 gare il calciatore Catilli Gianluca e per 5 gare il calciatore Bianchi Alessio. La reclamante fa preliminarmente presente che si è avvalsa, in applicazione dell’art.58, comma 2 del C. G. S., dell’utilizzo, quali mezzi di prova, di immagini fotografiche, che possono meglio chiarire il reale accadimento dei fatti. Segnala che il calciatore Catilli Gianluca, in fase di recupero del tempo, realizzava la rete del pareggio per la propria squadra e che l’arbitro, inspiegabilmente, annullava per un fuori gioco. Ciò, ovviamente, ha provocato una protesta generale dei calciatori in campo nei confronti del direttore di gara che, nell’occasione, ha valutato erroneamente il comportamento del calciatore in argomento, considerandolo condotta fisica, in reazione, nei suoi confronti (foto 3 e 4). Per tale motivo, chiede una riduzione della squalifica inflitta al calciatore in questione. Lo stesso chiede la reclamante per il calciatore Bianchi Alessio, rilevando incongruenze tra quanto riportato dagli ufficiali di gara e quanto realmente accaduto. Questa Corte Sportiva Territoriale, si è resa conto dall’esame degli atti di gara e di quanto espresso dalla reclamante, che il comportamento dei due calciatori, certamente disdicevole, sia da considerare non rispettoso delle norme regolamentari, di cui all’ art. 36 del C.G.S.. C’è da tener presente che il Catilli poneva le mani sul petto dell’arbitro, al quale rivolgeva anche frasi offensive e minacciose, mentre Bianchi entrava in campo e offendeva e minacciava il direttore di gara. Ciò detto, comunque anche tenuto conto di quanto emerge dalle documentazioni fotografiche, questa Corte ritiene che si possa addivenire ad una lieve riduzione delle sanzioni inflitte ai due calciatori in questione. Per cui, questo Organo di Giustizia Sportiva,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Catilli Gianluca a 7 gare e a carico del calciatore Bianchi Alessio a 4 gare. Il contributo va restituito.
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