C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 266 del 14/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPES MUNDIAL F.C. ASD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE ZACCHERIA RICCARDO FINO AL 4/04/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.95 SGS DEL 5/12/2024 (Gara: FAUL CIMINI VITERBO S.R.L. – SPES MUNDIAL F.C. ASD del 1/12/2024 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 10/01/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPES MUNDIAL F.C. ASD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE ZACCHERIA RICCARDO FINO AL 4/04/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.95 SGS DEL 5/12/2024 (Gara: FAUL CIMINI VITERBO S.R.L. – SPES MUNDIAL F.C. ASD del 1/12/2024 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 10/01/2025

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; La società Spes Mundial proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo chiedeva la riduzione della sanzione in quanto il comportamento tenuto dal proprio dirigente, Sig. Zaccheria Riccardo, non è stato in nessun modo oltraggioso nei confronti del direttore di gara. La reclamante contesta la decisione in quanto, seppur ritenuta corretta l’espulsione per doppia ammonizione avvenuta per eccessive proteste, contesta integralmente quanto riportato successivamente dal direttore di gara nel referto. La società che definisce il dirigente Zaccaria ragazzo di sani principi e dal comportamento sempre irreprensibile, chiarisce che una volta espulso il sig. Zaccheria si sia diretto in tribuna senza più proferire nessun tipo di parola e tanto meno insulti al direttore di gara. Conclude la società chiedendo, alla luce di quanto evidenziato nel reclamo, una sensibile riduzione della sanzione La Corte, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, ritiene che il comportamento del dirigente Sig. Zaccheria Riccardo seppur censurabile possa portare la scrivente a ridurre la sanzione inflitta dal giudice sportivo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del dirigente Zaccheria Riccardo nell’inibizione fino al 28/02/2025. Il contributo va restituito.

 

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