C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 266 del 14/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SABAUDIA 1949, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.192 LND DEL 19/12/2024 (Gara: CITTA DI POMEZIA – SABAUDIA 1949 del 30/11/2024 – Campionato Under 19 Regionale “B”) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SABAUDIA 1949, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.192 LND DEL 19/12/2024 (Gara: CITTA DI POMEZIA – SABAUDIA 1949 del 30/11/2024 – Campionato Under 19 Regionale “B”) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025
Con rituale reclamo inoltrato a questa Corte Sportiva, la società Sabaudia 1949 ha impugnato il rigetto del ricorso di primo grad, sostenendo che il giocatore n. 9 Daniele Forcina della Città di Pomezia fosse stato espulso dall’arbitro prima di venir sostituito dal n. 16 Giuliano Pietro Magarit e che pur tuttavia il direttore di gara consentiva l’ingresso sul terreno di gioco di quest’ultimo con violazione del regolamento di gioco. Veniva ascoltata la società che ribadiva quanto esposto nel gravame, richiedendo la vittoria a tavolino. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che il direttore di gara ha esaurientemente riportato i fatti nel proprio referto. Infatti, in esso è chiaramente indicato che il sig. Forcina sia stato espulso al 24’ del secondo tempo di gioco per un comportamento ingiurioso “dopo che è stato sostituito da un suo compagno di squadra”. Lo stesso direttore di gara, in sede di supplemento di referto dinanzi il Giudice Sportivo, ha confermato tale dinamica, specificando che il fatto è avvenuto nei pressi del campo mentre il calciatore rientrava negli spogliatoi. Nel referto è altresì indicato come la sostituzione del sig. Forcina con il sig. Magarit sia occorsa al 23’ del secondo tempo di gioco. In base agli eventi così come univocamente descritti dal referto di gara e dal supplemento effettuato dinanzi il Giudice Sportivo, appare dunque evidente il rispetto del regolamento di gioco. La decisione di prime cure, quindi, risulta del tutto corretta e il reclamo dovrà essere respinto. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.
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