C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 266 del 14/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ DON BOSCO GAETA A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALMA ROCCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.208 LND DEL 9/01/2025 (Gara: S.S. POSTA FIBRENO – DON BOSCO GAETA A.S.D. del 5/01/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ DON BOSCO GAETA A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALMA ROCCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.208 LND DEL 9/01/2025 (Gara: S.S. POSTA FIBRENO – DON BOSCO GAETA A.S.D. del 5/01/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025

La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua eccessività e deducendo che il comportamento del proprio tesserato rientrava nei limiti consentiti. A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato che teneva un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara. L’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare. Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. secondo cui ai calciatori e ai tecnici è inflitta come sanzione minima la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.

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