C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 266 del 14/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE ZANOTTI VALERIO (TIRRENO SANSA), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 20/12/2032, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.192 LND DEL 19/12/2024 (Gara: ACCADEMIA SPORTING ROMA – TIRRENO SANSA del 14/12/2024 – Campionato Under 19 Regionale “B”) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TIRRENO SANSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE GRECO ERMENEGILDO FINO AL 31/01/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ZANOTTI VALERIO FINO AL 20/12/2032, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.192 LND DEL 19/12/2024 (Gara: ACCADEMIA SPORTING ROMA – TIRRENO SANSA del 14/12/2024 – Campionato Under 19 Regionale “B”) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025
RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE ZANOTTI VALERIO (TIRRENO SANSA), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 20/12/2032, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.192 LND DEL 19/12/2024 (Gara: ACCADEMIA SPORTING ROMA – TIRRENO SANSA del 14/12/2024 – Campionato Under 19 Regionale “B”)
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TIRRENO SANSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE GRECO ERMENEGILDO FINO AL 31/01/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ZANOTTI VALERIO FINO AL 20/12/2032, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.192 LND DEL 19/12/2024 (Gara: ACCADEMIA SPORTING ROMA – TIRRENO SANSA del 14/12/2024 – Campionato Under 19 Regionale “B”) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Tirreno Sansa ed il tesserato Zanotti Valerio hanno impugnato le decisioni del Giudice Sportivo che aveva comminato al calciatore Zanotti, capitano della squadra nella gara in epigrafe, la squalifica per complessivi otto anni, per due episodi distinti di aggressione al direttore di gara, compiuti da calciatori della squadra, non identificati. Nel referto di gara l’Arbitro riferisce che sul finire dell’incontro si era sviluppata una rissa che aveva coinvolto numerosi calciatori delle due squadre; si era quindi recato nei pressi per cercare di dividere i contendenti ma si era visto attorniato da almeno cinque calciatori della squadra del Tirreno Sansa ed era stato colpito con uno schiaffo violento sulla parte sinistra del volto e, quasi contemporaneamente, da un altro calciatore era stato violentemente spinto a terra, tanto da battere nuca e schiena e rimanere stordito al suolo. A seguito delle lesioni subite era stato costretto a recarsi presso un vicino Pronto Soccorso dove gli venivano assegnati cinque giorni di prognosi. La società ed il tesserato impugnano la decisione contestando vibratamente che, al momento dell’aggressione, il direttore di gara fosse attorniato solo da calciatori del Tirreno Sansa, in maglia verde, e non anche da quelli dell’Accademia Sporting Roma, in maglia rossa, e che non fosse possibile identificare con certezza l’autore dell’aggressione e l’appartenenza dello stesso all’una od all’altra squadra. A sostegno allegano tre video relativi alle fasi precedente e successiva all’aggressione ed uno relativo all’aggressione vera e propria. La Corte, preliminarmente provvedeva alla riunione dei reclami per evidenti ragioni di connessione oggettiva e, visionati i video prodotti, sicuramente ammissibili trattandosi di grave gesto di violenza nei confronti del direttore di gara il cui autore non venga identificato con certezza, decidevano di sentire il direttore di gara per acquisire supporti nell’identificazione dei calciatori e nella dinamica degli occorsi. Il direttore di gara, sentito in audizione, in via preliminare confermava che la squadra Accademia Sporting Roma indossava la maglia di colore rosso, mentre quella del Tirreno Sansa la maglia di colore verde scuro. Veniva quindi mostrato all’Arbitro il video dell’aggressione e dallo stesso si rileva come, oltre ai calciatori in campo, abbiano partecipato alla rissa anche i calciatori di riserva che indossavano fratini alcuni gialli ed altri vede chiaro, quelli della Accademia Sporting Roma, e di colore azzurro quelli del Tirreno Sansa. Il direttore di gara verificava quindi che, negli occorsi, era attorniato da calciatori sia con maglie di gioco che con fratini di entrambi le squadre e che non era possibile verificare con certezza, con i mezzi tecnici a disposizione della Corte, chi fosse stato a colpirlo; dalle immagini si vedeva, inoltre, che cadeva al suolo quasi senza proteggersi, come se la caduta fosse causata dal forte colpo subito al volto, che gli aveva fatto sanguinare il labbro, piuttosto che dà una spinta. La Corte, a sua volta, verificava come non fosse possibile attribuire, con certezza, ad una sola delle due fazioni, l’aggressione al direttore di gara, che poteva essere stato colpito da chiunque nel parapiglia in atto, e non era nemmeno da escludersi che l’Arbitro fosse rimasto vittima di un colpo sferrato certamente con violenza ma diretto ad altri. Ciò posto, considerando la buona qualità delle immagini, non si può escludere che, utilizzando mezzi di analisi più sofisticati, si possa giungere all’identificazione dell’autore del gesto, così come, allo stato, non appare congrua la sanzione applicata al capitano della squadra Tirreno Sansa in quanto non può esservi alcuna certezza che il gesto, od i gesti, violenti, possano essere attribuiti ad un calciatore di quella squadra. Si deve quindi provvedere alla sospensione della sanzione irrogata al tesserato Zanotti Valerio e gli atti vanno trasmessi alla Procura Federale affinché provveda ad un esame dei video forniti dai reclamanti, con particolare riferimento a quello che riproduce le fasi della rissa e dell’aggressione subita dal direttore di gara, con strumenti tecnici adeguati, al fine di identificare l’autore o gli autori dei gesti di violenza messi in atto nei confronti di questi, ad escutere i tesserati presenti ed utilizzare ogni altro mezzo ritenuto utile per tale scopo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
DELIBERA
Di sospendere la squalifica a carico del calciatore Zanotti Valerio, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione e riservando all’esito degli accertamenti delegati ogni giudizio sul merito.
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