C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 268 del 14/02/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PANUNZI ANNIBALE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ ATLETICO CIMINA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, C.1, E 32, C.2, DEL CGS, DEL SIG. SBARRA GIORGIO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ATLETICO CIMINA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, C.1, E 32, C.2, DEL CGS E DELLA SOCIETÀ ATLETICO CIMINA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, C.1 E 2, DEL CGS. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 235 del 24/01/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PANUNZI ANNIBALE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ ATLETICO CIMINA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, C.1, E 32, C.2, DEL CGS, DEL SIG. SBARRA GIORGIO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ATLETICO CIMINA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, C.1, E 32, C.2, DEL CGS E DELLA SOCIETÀ ATLETICO CIMINA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, C.1 E 2, DEL CGS. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 235 del 24/01/2025

A seguito di indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Giorgio Sbarra, dirigente tesserato per la società Atletico Cimina, a metà giugno 2024 avesse contattato telefonicamente il calciatore sig. Mattia Oliva, all’epoca dei fatti tesserato per la società Ronciglione United, e dopo aver raggiunto con lo stesso un accordo verbale, avesse pubblicato la notizia del suo trasferimento sulla pagina Facebook della società in data 14.6.2024. Parimenti riteneva che il sig. Annibale Panunzi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Atletico Cimina, avesse consentito e comunque non impedito tale condotta. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Annibale Panunzi e Giorgio Sbarra per violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2 C.G.S. e la società Atletico Cimina Futsal a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 C.G.S.. All’udienza del 23 gennaio 2025 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Loredana Fardello nonché l’avv. Carolina Storri in rappresentanza dei deferiti. Il Tribunale Federale, verificata l’integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con i deferiti ai sensi dell’art. 127 del C.G.S. con le seguenti sanzioni: per i sigg. Annibale Panunzi e Giorgio Sbarra pena base di tre mesi di inibizione ridotta per il rito alla pena finale di due mesi di inibizione; per la società € 400,00 di ammenda ridotta per il rito alla pena finale di € 267,00 di ammenda. Il Tribunale Federale ritiene il detto accordo conforme alle previsioni dell’art. 127 CGS e, pertanto, ne va dichiarata la efficacia. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

 Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l’efficacia dell’accordo ex. art.127 C.G.S. e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Panunzi Annibale, mesi 2 di inibizione; - Sbarra Giorgio, mesi 2 di inibizione; - Atletico Cimina, euro 267,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.

 

 

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